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DECRETO FISCALE: COSA CAMBIA TRA PROROGA DEI VERSAMENTI, RIMBORSI SPESE TRACCIABILI E NUOVE REGOLE PER AUTONOMI E DIPENDENTI

Fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 12 giugno 2025, un nuovo decreto fiscale contenente una serie di modifiche e chiarimenti su diverse tematiche tributarie. Tra le principali novità troviamo: la proroga al 21 luglio 2025 per i versamenti fiscali dei soggetti ISA, una sanatoria senza sanzioni per chi ha presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi dello scorso anno, e nuove disposizioni sulla fiscalità di alcune spese sostenute da lavoratori autonomi e dipendenti.

Il decreto interviene anche su altre aree, come la normativa sulle CFC, il riporto delle perdite fiscali, i disallineamenti da ibridi e la disciplina IMU. Si tratta, in sostanza, di un provvedimento correttivo pensato per sistemare alcune criticità riscontrate dopo l’introduzione delle precedenti norme fiscali.

Proroga versamenti per soggetti ISA

La misura più attesa è quella che posticipa i termini di versamento delle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i contribuenti ISA e assimilati. Questi potranno effettuare i pagamenti entro il 21 luglio 2025, oppure entro il 20 agosto 2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. La proroga si applica anche ai forfettari, ai contribuenti in regime di vantaggio e ai soci di entità trasparenti.

Rimborsi spese: obbligo di tracciabilità limitato al territorio nazionale

Il decreto rivede il trattamento fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di trasferte da dipendenti e autonomi. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025, i rimborsi di tali spese sono esenti da tassazione se effettuati con strumenti tracciabili. Il nuovo decreto precisa che questa esenzione si applica solo alle spese sostenute in Italia, sia per i lavoratori subordinati sia per gli autonomi incaricati di una prestazione.

Inoltre, per i professionisti, le spese sostenute e riaddebitate in modo analitico al committente restano escluse dalla base imponibile, ma solo se pagate con strumenti tracciabili. In caso contrario, i rimborsi diventano imponibili. Le nuove disposizioni aggiornano gli articoli 54, 54-ter e 54-septies del TUIR, collegando deducibilità e imponibilità alla modalità di pagamento.

Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi

Il decreto chiarisce che plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali o società semplici non rientrano nei redditi di lavoro autonomo, ma sono trattate come redditi diversi, soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.

Allo stesso modo, gli interessi e altri rendimenti finanziari percepiti da lavoratori autonomi vengono considerati redditi di capitale. Viene confermata anche la deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing per immobili utilizzati sia per l’attività sia per scopi personali o familiari.

Riporto delle perdite fiscali

Il decreto modifica il regime del riporto delle perdite introdotto dal D.Lgs. 192/2024. In particolare:

  • si stabilisce che versamenti e conferimenti rilevano doppio nel calcolo del patrimonio netto;
  • si equipara il conferimento d’azienda alle operazioni straordinarie neutrali per la verifica dell’abuso del riporto;
  • si esclude l’applicazione dei limiti previsti per i conferimenti ai casi di riporto infragruppo.

Agevolazioni per nuove assunzioni

La norma che riconosce una maggiorazione del costo deducibile in caso di nuove assunzioni viene semplificata. Dal 2024, non si considerano più nel perimetro del gruppo le società “collegate”, semplificando il calcolo del beneficio.

Controlled Foreign Companies (CFC)

Si modifica il criterio per valutare l’effettiva tassazione delle società estere controllate. La nuova formulazione rende più semplice la verifica, considerando l’utile netto contabile dell’intera società, indipendentemente dalla partecipazione posseduta. L’imposta versata non è deducibile ma consente di rispettare il livello minimo di tassazione effettiva richiesto.

Disallineamenti da ibridi

In ambito anti-ibridi, si interviene sull’obbligo documentale previsto dall’art. 61 del D.Lgs. 209/2023: viene rimosso il periodo transitorio e prorogato il termine per presentare la documentazione alla scadenza della dichiarazione dei redditi per il 2024.

IMU: più tempo per i comuni

Per il solo 2025, i comuni che non hanno approvato il Prospetto delle aliquote IMU entro il 28 febbraio o lo hanno fatto senza inviarlo tramite il portale dedicato, avranno tempo fino al 15 settembre per regolarizzare la posizione.

Terzo Settore

Il decreto rimuove la clausola di sospensione per alcune norme del Codice del Terzo Settore, dopo la ricezione di una comfort letter da parte della Commissione europea. Le disposizioni diventeranno applicabili dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Reverse charge e split payment

Il reverse charge viene esteso anche ai contratti di trasporto merci con uso prevalente di manodopera presso le sedi del committente, ma sarà effettivo solo dopo l’autorizzazione del Consiglio UE.

Inoltre, viene temporaneamente escluso dallo split payment (dal 1° luglio al 31 dicembre 2025) il meccanismo per le operazioni verso le società quotate nel FTSE MIB.

Sanatoria per il Modello Redditi 2024

 

Le dichiarazioni dei redditi e IRAP 2024 presentate entro l’8 novembre 2024 saranno considerate valide, anche se in ritardo rispetto alla scadenza del 31 ottobre. Tuttavia, se il contribuente ha già regolarizzato la posizione con ravvedimento, non verranno rimborsate le somme versate.

Api Notizie n.23 del 23 giugno 2025