L’Agenzia delle entrate, con le risposte n. 103, n. 104 e n.105 del 15 aprile 2025, fornisce dei chiarimenti sulla disposizione che ha previsto il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito dei bonus edilizi, con particolare riguardo alla deroga da applicare alle sole ipotesi espressamente indicate dalla norma.
Gli elementi ai quali prestare attenzione sono la presentazione dei titoli abilitativi in data anteriore al 17 febbraio 2023 e il sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl n. 39/2024).
Inoltre l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni in merito alle deroghe al generale blocco delle opzioni per lo sconto in fattura e della cessione dei bonus edilizi (in ultimo, articolo 1 comma 5 del Dl n. 39/2024).
Con le risposte n. 106 e n. 107, l’Agenzia delle entrate ha chiarito ulteriormente quali sono i precisi paletti normativi entro i quali le eccezioni a queste limitazioni sono considerate legittime, nel caso rispettivamente della presenza di subappalti e di più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse.
Gli argomenti posti in evidenza nelle ultime due risposte citate sono il corretto possesso dei requisiti abilitativi antecedente al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Dl n. 11/2023), l’effettivo completamento dei lavori entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl n. 39/2024) e il relativo sostenimento delle spese, documentate da fattura.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.15 del 22 aprile 2025