Il cessionario o committente che nell’attività d’impresa, arte o professione non riceve il documento fiscale o lo riceve errato non è più tenuto a versare l’Iva dovuta
La nuova formulazione operata dal decreto di riforma delle sanzioni dello scorso anno (articolo 2 Dlgs n. 87/2024 - innova quanto in precedenza previsto dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 per i casi di mancata emissione della fattura o di ricezione di una fattura irregolare.
In breve, in precedenza il cessionario o committente che, nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, non avesse ricevuto una fattura o ne avesse ricevuta una irregolare, per sanare la situazione ed evitare così di incorrere a sua volta in una sanzione era tenuto a:
- versare la relativa Iva
- emettere un’autofattura elettronica con codice documento “TD20”.
NIENTE PIÙ IVA DA PAGARE IN CAPO AL CESSIONARIO O COMMITTENTE
La principale sostanziale novità riguarda la scomparsa dell’obbligo di pagare l’imposta (in tutto o in parte) da parte del destinatario del documento fiscale mancante o errato.
Cambiano anche i tempi delle due diverse fattispecie previste (omessa o irregolare fatturazione) per sanare l’omissione o l’irregolarità.
Secondo la vecchia versione della norma infatti:
- se la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, l’autofattura doveva essere emessa entro il successivo mese
- nel caso di sua irregolarità, l’integrazione doveva essere effettuata entro un mese dalla registrazione della fattura.
La tempistica ora è la stessa per entrambi i casi: il cliente è infatti tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro novanta giorni, da calcolare a partire e dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Altro cambiamento in favore del destinatario della fattura è l’abbassamento della sanzione prevista, che passa dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione, mentre resta invariato il minimo di 250 euro.
La modalità di regolarizzazione cambia anche dal punto di vista pratico. Dal 1° aprile 2025, infatti, tale modalità non è più l’autofattura con codice documento “td20”, ma una nuova comunicazione “td29”. Si tratta, quindi, non di una fattura elettronica ma di una comunicazione effettuata tramite il sistema di fatturazione elettronica, come indicato nell’ultimo aggiornamento (versione 1.9) delle Specifiche tecniche per la fatturazione pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, entrate in vigore dal 1° aprile 2025 e nella Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro, anche quest’ultima recentemente aggiornata.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.14 del 17 aprile 2025