Sì al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto per i lavori effettuati su beni di terzi, purché ci sia un titolo giuridico che ne testimoni il possesso o la detenzione per un intervallo di tempo apprezzabile
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute all’Agenzia delle entrate sul tema della rimborsabilità dell’eccedenza Iva detraibile per le opere realizzate su beni di terzi, come lavori di ristrutturazione o manutenzione, la risoluzione n.20 del 26 marzo 2025 ha fornito le indicazioni necessarie per adeguare la prassi a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Corte di Cassazione, che ha di fatto ribadito sul piano sostanziale l’equivalenza tra “detrazione” e “rimborso” dell’Iva, chiarendo inoltre che la categoria di “beni ammortizzabili” utilizzata dal legislatore (articolo 30, comma 2, del decreto Iva), va considerata in virtù di un titolo giuridico che garantisca il possesso o la detenzione di tali beni per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.12 del 01 aprile 2025