Il rapporto è caratterizzato dall’aleatorietà, non è previsto alcun apporto di capitale da parte dei cointeressati e le somme attribuite o ricevute non possano essere assimilate a corrispettivi
Gli importi scambiati nell'ambito di un contratto di cointeressenza propria devono essere considerati come trasferimenti monetari e non come corrispettivi, mancando una correlazione diretta tra le prestazioni reciproche.
Di conseguenza, precisa il principio di diritto contenuto nella risposta n. 3 pubblicata il 19 marzo 2025, dall’Agenzia delle entrate, la cessione di tali somme non rientra nel campo di applicazione dell'Iva.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.11 del 25 marzo 2025