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RECESSO NON PUBBLICIZZATO: L’EX SOCIO RESTA RESPONSABILE

Fiscale

La perdita della qualità porta alla modifica dell'atto costitutivo della compagine e deve essere iscritta nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi

Ai fini dell'imputazione dei redditi ai soci delle società in nome collettivo, in occasione della fuoriuscita dalla compagine sociale, all'atto del recesso rileva l'iscrizione presso il Registro delle imprese dell'intervenuta modifica. Lo ribadisce la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 326 dell’8 gennaio 2025.

Sul punto, i giudici di legittimità richiamano l'orientamento della propria giurisprudenza per cui “il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente - in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota - a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell'atto costitutivo, o non provi che l'amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata” (cfr Cassazione n. 16871/2022).

Nel caso in esame, il socio uscente non ha adempiuto alla suddetta pubblicità, non avendo posto in essere alcuna formale cessione della propria quota all'altro socio; la cessione delle quote sociali non pubblicizzata nelle forme previste dalla legge risulta inopponibile all'Amministrazione finanziaria, non essendo sufficiente il dato sostanziale dell'uscita del socio dalla compagine sociale.

Fonte: Agenzia delle entrate


Api Notizie n.06 del 18 febbraio 2025