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IL DL COLLEGATO APPRODA IN GAZZETTA: UN FOCUS SULLE MISURE FISCALI

Fiscale

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 155/2024 contenente misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Il decreto, approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre, interviene sull’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli Isa in relazione alla diffusione della pandemia da Covid-19.

NOVITÀ IN MATERIA DI CPB E RAVVEDIMENTO SPECIALE

Come noto, i contribuenti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre possono accedere al regime di ravvedimento previsto dall’articolo 2-quater dell’Omnibus per le annualità comprese tra il 2018 e il 2022. L’articolo 7 del Dl n. 155/2024 (decreto collegato alla manovra di bilancio) incide sul comma 6 dell’articolo 2-quater citato e offre la possibilità di versare un’imposta sostitutiva ridotta a coloro i quali hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 ovvero la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività. I contribuenti in questione non devono essere forfettari e non devono aver realizzato un ammontare di ricavi o compensi superiore a 5.164.569 euro.

Riguardo all’imposta sostitutiva da versare con ravvedimento, questa è determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla differenza tra il reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), già dichiarato per l’annualità interessata al momento della conversione in legge del Dl in commento, e il valore dello stesso reddito aumentato del 25 per cento. Stesso calcolo va fatto per l’imposta sostitutiva dell’Irap: in tal caso si parla di valore della produzione netta e l’aliquota da applicare all’incremento, come prima descritto, è del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive, così determinate, devono essere diminuite del 30% e infine versate. A questo proposito, ricordiamo che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 50/2024, ha istituito i codici tributo per poter agire in tal senso.

Una volta effettuato il versamento, in base al comma 10 dell’articolo 2-quater del decreto Omnibus il Fisco non effettuerà gli accertamenti richiamati dall’articolo 39 del Dpr n. 600/1973, tranne in alcune specifiche ipotesi. A queste, l’articolo 7 del Dl 115/2024 aggiunge, infine, la dichiarazione infedele della causa di esclusione dagli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 (vedi sopra).

Fonte: Agenzia delle Entrate

 


Api Notizie n.38 del 29 ottobre 2024