I contribuenti che ritengono non dovuto l’importo richiesto con una cartella o un avviso possono richiedere direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) la sospensione legale della riscossione.
Non è necessario, quindi, rivolgersi all’ente creditore per l’eventuale annullamento delle somme iscritte a ruolo, ma sarà l’agente della riscossione a trasmettere l’istanza per le opportune verifiche. Ader, nell’attesa dell’esito, provvede anche a sospendere la riscossione del credito oggetto della domanda.
Il contribuente ha a disposizione vari canali per trasmettere l’istanza ad Ader: online mediante il form raggiungibile dalla propria area riservata sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, a mezzo pec, tramite l’App Equiclick, o, in alternativa, prenotando un appuntamento allo sportello online o agli sportelli territoriali per consegnare l’istanza.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto da parte dell’Agente della riscossione (cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo, preavviso e comunicazione di iscrizione di ipoteca o atto di pignoramento).
Non può essere richiesta la sospensione per gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione inviati per posta ordinaria, ad esempio un sollecito di pagamento, oppure per gli atti notificati direttamente dagli enti impositori.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.34 del 01 ottobre 2024