Con sentenza n. 30532/2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di omesso versamento dell’IVA dovuto ad una crisi di liquidità non transitoria ed incolpevole, non trova applicazione la norma penale alla luce di quanto affermato dal decreto legislativo n. 87/2024 che è intervenuto sull’articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000, inserendo il comma 3-bis il quale afferma la non punibilità “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”.
Fonte: Corte di Cassazione
Api Notizie n.29/30 del 27 agosto 2024