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AGENZIA ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE ALLE LAVORATRICI MADRI

Fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 57/E del 1° marzo 2024, risponde ad un quesito in merito alla possibilità da parte di un datore di lavoro di riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il 100% della retribuzione mensile lorda. Se tale importo soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

 

Api Notizie n.09 del 11 marzo 2024