Le motivazioni sottostanti alle scelte legislative mirano a costituire un “assetto aziendale” che sia in grado di rilevare tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa ovvero la perdita della continuità aziendale. In tal modo l’imprenditore potrebbe attivarsi a sua volta celermente per superare l’avvicinarsi della crisi.
Costituiscono elementi di crisi di impresa le seguenti condizioni aziendali:
- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
- Una o più esposizioni debitorie nei confronti di Inps/Inail/Agenzia delle entrate/Agenzia delle entrate – Riscossione.
Considerando la volontà del Legislatore che mira all’istituzione di controlli propedeutici, lo stesso ha stabilito che Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione dovranno inviare una comunicazione all’impresa e all’organo di controllo, se presente, qualora venissero superati i seguenti parametri:
INPS (limiti riferiti a debiti accertati dal 1° gennaio 2022) | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: | · al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e · a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; · a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati |
INAIL | Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro. | |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: | · 100.000 euro per imprese individuali; · 200.000 euro per società di persone; · 500.000 euro per altre società. |
AGENZIA DELLE ENTRATE | Esistenza di debito Ivs scaduto e non versato, risultante dalla LIPE: · superiore a 5.000 euro; e · non inferiore al 10% del volume d’affari del modello Iva relativo all’anno precedente. | La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, sia superiore a 20.000 euro |
In ottemperanza ai nuovi obblighi, nelle scorse settimane l’Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare le prime comunicazioni contenenti le segnalazioni di cui sopra.
In ogni caso, si ricorda che le predette comunicazioni contengono solo un invito a presentare l’istanza per la “composizione negoziata della crisi” e, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2022, l’impresa non ha alcun obbligo di accedere a tale strumento.
Fonte: Confimi Industria
Api Notizie n.05 del 12 febbraio 2024