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RIMBORSO RITENUTE PER ATTIVITÀ ESTERA, FRUIZIONE LEGATA ALLA DICHIARAZIONE

Fiscale

Il contribuente che, nel periodo d’imposta controllato, ha conseguito solo reddito estero da lavoro dipendente e non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia perché esonerato, non potrà fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ciò in quanto la Certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro italiano non ha alcun effetto sostitutivo della dichiarazione, che è condizione necessaria per poter detrarre dall’imposta netta dovuta le imposte pagate a titolo definitivo all’estero.
Ai fini della fruizione del credito di cui all'articolo 165 del Tuir è necessario che la ricchezza tassata all'estero sia stata dichiarata in Italia perché a quel reddito deve risalirsi dalla dichiarazione. Il contribuente potrà quindi fruire del credito solo se il connesso reddito estero è stato indicato nella dichiarazione relativa all'annualità oggetto di controllo, essendo di conseguenza precluso nel momento in cui la dichiarazione è stata omessa, quand’anche si verifichi una causa di esonero.
Sono questi i principi in materia di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero espressi dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23190 del 31 luglio 2023.

Fonte: Corte Suprema di Cassazione

Api Notizie n.35 del 10 ottobre 2023