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SCADE IL 30.09.2023 IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell’Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Entro il termine del prossimo 30 settembre 2022 sarà quindi possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2021

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).

Il 30 settembre 2022 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori

 

AMBITO SOGGETTIVO

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l’imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime forfettario o dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

 

AMBITO OGGETTIVO

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all’acquisto e all’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

  • le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
  • le prestazioni di ristorazione e cateringsvolte nello Stato membro;
  • le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
  • i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
  • il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell’Agenzia delle entrate destinata all’istanza di rimborso è disponibile cliccando QUI.

 

RIMBORSO DA PARTE DI STATO ESTERO

L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia delle entrate ricevuta l’istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l’ufficio dell’Agenzia delle entrate non inoltrerà l’istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

PROROGA AL 31.12.2023 DEL TERMINE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER FRUIRE DEL SUPERBONUS SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI

L’articolo 24, D.L. 104/2023 ha previsto la proroga del termine dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari e fruire del superbonus nella misura del 110%, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

Da più parti, imprese e professionisti interessati agli interventi che danno diritto al superbonus si chiedevano se potere beneficiare del superbonus (energetico o sismico) sugli edifici unifamiliari per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2022, qualora vi fossero dei maggiori costi sostenuti successivamente all’attestazione del direttore dei lavori del rispetto del requisito del 30% dell’intervento complessivo che dava titolo per la fruizione dell’aliquota del 110% anche per le spese sostenute successivamente alla predetta data.

L’Agenzia delle entrate, seppure con ampio ritardo, nella circolare n.17/E del 26 giugno 2023 nel paragrafo “Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti” ha affermato che:

“Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (termine oggi prorogato al 31 dicembre 2023) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus.

Tale condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale. Restano, invece, escluse dal superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso. Come più volte chiarito, per le spese relative a tali nuovi interventi è possibile avvalersi delle detrazioni eventualmente spettanti in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di efficientamento energetico, in presenza dei requisiti previsti dalle relative discipline agevolative, nei limiti di spesa ivi previsti”.

Sostanzialmente, qualora vi siano spese relative a nuovi interventi non previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari al completamento dello stesso, le stesse spese potranno beneficiare delle detrazioni “ordinarie” (bonus casa, ecobonus o sismabonus) nel rispetto degli adempimenti previsti e non potranno essere agevolate ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dal soggetto che apporrà il visto di conformità, al fine di verificare la spettanza dell’aliquota del 110% anche per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2022.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

L’APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Mef ha comunicato il saggio degli interessi moratori, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 D. Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023. La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

 

LE TRANSAZIONI COMMERCIALI E LA SCADENZA DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Gli interessi moratori si applicano alle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditori (quindi, impresa con impresa, professionista con impresa o professionista con professionista) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento:

  • qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (se la fattura è anticipata, decorsi 30 giorni dalla successiva data di consegna/spedizione per le vendite di beni e dalla successiva data di ultimazione dell’incarico per le prestazioni di servizi);
  • qualora vi sia un accordo verbale sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
  • qualora vi sia un accordo scritto sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato anche oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, purché l’allungamento non risulti iniquo per il creditore.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditore e pubblica amministrazione decorrono, invece, dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura da parte dell’ente pubblico ovvero dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura qualora sia pattuito tra le parti il termine di pagamento in 60 giorni e l’accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

 

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI

Gli interessi moratori possono essere:

  • interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal Mef sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali;
  • interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento.

Vanno calcolati sulla somma che doveva essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di interesse di mora applicabili dal 2020 a oggi, per i giorni di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (per il secondo semestre 2023, il comunicato Mef è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2023):

PERIODO

SAGGIO

TASSO DI INTERESSE ANNUO

1° semestre 2020

0,00%

0,00% + 8% = 8,00%

2° semestre 2020

0,00%

0,00% + 8% = 8,00%

1° semestre 2021

0,00%

0,00% + 8% = 8,00%

2° semestre 2021

0,00%

0,00% + 8% = 8,00%

1° semestre 2022

0,00%

0,00% + 8% = 8,00%

2° semestre 2022

0,00%

0,00% + 8% = 8,00%

1° semestre 2023

2,50%

2,50% + 8% = 10,50%

2° semestre 2023

4,00%

4,00% + 8% = 12,00%

Fonte: Agenzia delle Entrate - MEF

 

IL 30.09.2023 SCADE IL TERMINE PER ASSEGNAZIONI, CESSIONI E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire alle società la possibilità di far fuoriuscire i beni dell’impresa (immobili e beni mobili registrati).

In questa sede si intende rammentare che il termine ultimo per beneficiare di tali istituti, tramite stipula per relativo atto (di assegnazione o cessione dei beni, ovvero di trasformazione della società) è fissato al prossimo 30 settembre2023.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile far fuoriuscire i beni dalla sfera dell’impresa con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generare; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall’impresa comporta normalmente l’emersione di plusvalenze tassabili.

Tale provvedimento è di particolare appeal (ma non solo) per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

 

 

LE AGEVOLAZIONI

Quelle applicabili sino al 30 settembre 2023 sono delle previsioni agevolate di carattere temporaneo per consentire:

  • l’assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
  • la cessione agevolata ai soci;
  • la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d’impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).
In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:
  • i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (quelli impiegati direttamente nell’attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita);
  • i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
  • Se il fabbricato strumentale è impiegato nell’attività da parte della società, i provvedimenti agevolati non sono applicabili.

L’agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, ovvero al 10,5% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata per il 60% entro il 30 settembre 2023, e per il restante 40% non oltre il 30 novembre 2023.

L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l’assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all’articolo 9, Tuir), su base catastale, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull’imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore al maggiore dei due.

Sono inoltre previste delle riduzioni nell’applicazione sia dell’imposta di registro quanto delle imposte ipotecaria e catastale dovute nel caso di trasferimento dell’immobile. In particolare, l’imposta di registro proporzionale è ridotta alla metà e le imposte ipocatastali, ove applicabili in misura proporzionale, sono dovute in misura fissa.

 

USCITA DELLA SVIZZERA DALLA BLACK LIST DAL 01.01.2024

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2023, il D.M. 20 luglio 2023 che elimina la Confederazione elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al D.M. 4 maggio 1999. L’efficacia della disposizione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso del quale è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la Svizzera sarà quindi esclusa dall’elenco contenuto nel D.M. 4 maggio 1999 a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

AGENZIA ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE AL LAVORATORE DISTACCATO ALL’ESTERO

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero – articolo 51, comma 8–bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Fonte: Agenzia delle Entrate

 INAUGURATO IL CANALE WHATSAPP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ISCRIZIONI APERTE

L’Agenzia è pronta a fornire informazioni sulle più importanti novità fiscali sul proprio Canale, attivo da oggi, 13 settembre 2023, sulla piattaforma di messaggistica istantaneaGli utenti iscritti al nuovo servizio di WhatsApp Channel potranno seguire, in modo semplice e immediato, gli argomenti fiscali di maggiore interesse in totale riservatezza.

L'Agenzia è stata selezionata da Meta come prima e unica Amministrazione pubblica italiana a sperimentare in anteprima la nuova funzionalità. Il Canale delle Entrate è attivo e accessibile a tutti gli utenti di WhatsApp, in modo graduale, direttamente sul proprio smartphone o Pc. La trasmissione delle informazioni è unidirezionale, dall’Agenzia all'utente iscritto al canale. L'utente può visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un'apposita funzionalità di ricerca presente nella inedita tab “Aggiornamenti”.

La scelta di approdare sulla più diffusa applicazione messaggistica nasce dal fatto che il Canale WhatsApp rappresenta un nuovo strumento di trasmissione, attraverso cui è possibile inviare testi, foto, video e altro senza interferire con le chat private degli iscritti. Chi sceglie di aderire al servizio, infatti, potrà seguire le novità direttamente negli “Aggiornamenti” dell’applicazione, dove trovano posto i canali disponibili, separati dalle chat con amici, familiari e community. In sostanza, il canale tematico WhatsApp è una sorta di newsletter, separato dalle chat personali.

Altro punto di forza del Canale è la protezione delle informazioni personali: il numero di telefono e l’immagine del profilo di chi aderisce non saranno mai mostrati all’Agenzia o agli altri follower, allo stesso modo, non sarà visibile il numero dell’Amministrazione. È il servizio di trasmissione più privato disponibile.

Così come avviene per i messaggi, anche gli aggiornamenti del Canale non dureranno per sempre: la cronologia resterà sul Server di WhatsApp per un massimo di 30 giorni.

L’Agenzia sbarca sul neonato Canale WhatsApp per ridurre sempre più le distanze con i cittadini: il canale verrà aggiornato in tempo reale con notizie, informazioni e tutto quello che c’è di nuovo nel mondo del fisco.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

 

 

Api Notizie n.32 del 18 settembre 2023