AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO – PROROGA AL 30 NOVEMBRE
La proroga del termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework (TF) per le misure
di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da covid-19, non ha portato
con sé i chiarimenti attesi.
L’invio della comunicazione in scadenza originaria al 30 giugno è stato prorogato al 30
novembre 2022 ad opera del provvedimento prot. n. 233822/2022 del 22 giugno del direttore
dell’agenzia delle entrate, ma rimangono dubbi sulla compilazione di alcune sue parti.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF, occorre
tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (c.d. regime "ombrello"), comprese
tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12,
diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II
“Altri aiuti”, del quadro A.
Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni per la tipologia “Altri aiuti": occorre
tenere conto della misura di cui all’articolo 26 D.L. 34/2020 “Rafforzamento patrimoniale delle
imprese di medie dimensioni” e delle misure di cui all’articolo 136-bis, “Rivalutazione dei beni
delle cooperative agricole”, e di cui all'articolo 48-bis "Credito d'imposta per contenere gli
effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli
accessori" del medesimo D.L. 34/2020.
Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la Dichiarazione, anche per le
misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti
dalla V modifica del Temporary Framework.
LA GARANZIA CONCESSA CON L’ART. 13 DEL DEL LIQUIDITA’
In risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-03381 del 5 luglio in commissione Finanze e
Tesoro il Ministero dello sviluppo economico si è espresso in merito agli aiuti connessi alle
garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell'articolo 13, D.L. 23/2020.
L’articolo 13 D.L. 23/2020 ha introdotto due tipologie di garanzia: una prima tipologia di garanzia, concessa nella misura del 100 per cento, che assiste
finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi
danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera m) del predetto
articolo 13, comma 1; una seconda tipologia di garanzia, concessa fino al 90 per cento dell'importo del
prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera c) del predetto articolo 13,
comma 1.
Dal momento che il Fondo rilascia, perneffetto di tale previsione, garanzie gratuite, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del Temporary Framework e il premio (pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di "abbuono di premio di garanzia", nella
sezione 3.1 del Temporary Framework.
In relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle
garanzie cosiddette ex lettera m), l'intero importo della garanzia (qui uguale, per effetto della
copertura al 100 per cento, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta insomma, per
tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del Temporary Framework,
che concorre, dunque, al plafond ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di
euro). La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90 per cento dell'importo del finanziamento,
rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, limitatamente all'abbuono di premio di
garanzia, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto
rileva ai fini del plafond di cui alla medesima sezione 3.1.
RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI CHE SUPERANO IL PLAFOND
Un’apposita sezione del modello è dedicata all’indicazione del superamento dei plafond.
In caso di superamento dei massimali stabiliti, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale
spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di
recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile
2004, secondo le disposizioni dell’articolo 4 D.M. 11.12.2021.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 con elementi identificativi (c.d. F24 Elide), senza
possibilità di compensazione sono indicati nella risoluzione 35/E/2022:
“8174” denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;- “8175” denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
Nella sezione Erario ed altro dell’F24, occorre riportare:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa
indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di
autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare
- nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo
degli interessi, in base al codice tributo indicato.
IL CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO – CHI E’, COSA FA?
In questo momento storico, sempre più spesso l’Imprenditore è preoccupato di tutelare il patrimonio aziendale e i propri risparmi personali; spesso vuole sapere come è più opportuno e conveniente investire il denaro. Può quindi risultare utile rivolgersi ad un CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO O INDIPENDENTE, una figura professionale che si mette a disposizione del cliente e che con uno specifico preventivo di parcella, propone le soluzioni presenti sul mercato.
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CRISI D’IMPRESA…. E NON SOLO! – COSA CAMBIA DAL 15 LUGLIO
Dopo tanti rimandi e modifiche, ora la normativa sulla crisi d’impresa entra in vigore definitivamente dal 15/07/2022.
Alcuni i punti fondamentali per le imprese, tutte le imprese, sia sane finanziariamente sia in difficoltà:
- la capacità di “autoanalizzarsi” (governance, bilanci, dati e previsioni),
- la massima attenzione all’allerta della crisi propria e dei clienti/fornitori, la segnalazione dei creditori pubblici INPS-INAIL-Agenzia Entrate e Agenzia
Entrate Riscossione,
- lo svolgimento delle procedure di allerta e gli Esperti a cui rivolgersi.
Apindustria, prima della pausa estiva, vuole dare pochi e chiari strumenti operativi alle aziende interessate, per poi ritrovarsi in autunno con tutti gli “attrezzi” necessari per ben lavorare e continuare il percorso di EDUCAZIONE FINANZIARIA.
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PROGRAMMA
- La norma: il punto della situazione
- Fare velocemente il check up dell’azienda: quali dati e quali indici verificare
- L’autodiagnosi con il test di Unioncamere
- Chi segnala (interni e sterni) e cosa succede dopo