I soggetti beneficiari degli aiuti di Stato usufruiti nel corso dell’emergenza COVID-19 sono tenuti a presentare un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, al fine di attestare che l’importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “regime ombrello”).
L’autodichiarazione va presentata (Informativa SEAC 4.5.2022, n. 146): O esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato (ad esempio, Dottore commercialista / CAF); O entro il 30.6.2022, utilizzando l’apposito modello denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.4.2022. Ora, a pochi giorni dalla scadenza, la stessa Agenzia con l’atteso Provvedimento 22.6.2022, accogliendo le richieste degli operatori, ha differito il termine al 30.11.2022. Il differimento è collegato alla proroga, recentemente stabilita dall’art. 35, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli aiuti (RNA) a cura dell’Agenzia delle Entrate. Tale differimento come precisato nelle Motivazioni del citato Provvedimento è, infatti, finalizzato a “concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione”.
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’art. 5, commi da a 1 a 9, DL n. 41/2021 (contribuenti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto al 2019) devono presentare la dichiarazione entro il 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute / prima rata. Se il predetto termine scade successivamente al 30.11.2022, il contribuente che ha beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella Sezione I del quadro A della dichiarazione è tenuto a presentare: O una prima dichiarazione entro il 30.11.2022; O una seconda dichiarazione, oltre il 30.11 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione, barrando la casella “Definizione agevolata” presente nel riquadro “Dichiarante”.
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