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RIL- Registro Imprese Legno - Registro nazionale operatori EUTR

Fiscale

Ricordiamo che dallo scorso 04 aprile 2022 è possibile iscriversi al Registro Imprese Legno (Operatori EUTR) secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale DM 9 febbraio 2021, con cui è stato istituito il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi dell’European Timber Regulation (Regolamento EUTR CE 995/2010), il cosiddetto “Regolamento Legno”, ai fini del contrasto al commercio illegale di questo materiale.

Gli operatori che, all’entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgono l’attività di operatore ai sensi dell’art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2022 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni (scadenza 3 giugno 2022) dalla pubblicazione (4 aprile 2022) online dell’apposita modulistica sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dal 4 aprile p.v., l’iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l’attività di operatore EUTR, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all’inizio di suddetta attività.

L'accesso al servizio potrà avvenire attraverso la funzione Accesso all'area riservata - Accedi del portale dei servizi online del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa iscrizione al servizio online Registro Imprese Legno (EUTR) attraverso la funzione Accesso all'area riservata -Iscrizione utente.

Nella sezione Download, presente nel footer del portale, sarà possibile consultare la Guida operativa per gli operatori utenti del servizio.

Tramite la procedura RIL è possibile procedere al pagamento con PagoPA o allegare l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell’iscrizione.

Come indicato nel DM 09/02/2021 - sono tenute ad iscriversi  al  registro: le  persone  fisiche  o giuridiche che effettuano la prima immissione  sul  mercato  interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di  vendita,  di legno o prodotti da esso  derivati  destinati  alla  distribuzione  o

all'uso nell'ambito di un’attività commerciale come specificato  nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.

Sono esonerati  dall'iscrizione  obbligatoria al  registro: gli operatori che risultano regolarmente iscritti  agli  albi  o  elenchi regionali delle imprese che  eseguono  lavori  o  forniscono  servizi forestali di cui all'art.  10,  comma  8,  lettera  a),  del  decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

L'iscrizione ha validità dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività.

Fonte MIPAAF (sian.it)

 

 

 
Api Notizie n.21 del 30 maggio 2022