L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 disciplinava fino al 26 maggio 2021 la facoltà - in caso di mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose - di emettere una nota di variazione dell’imponibile e dell’imposta allorquando si verificano le seguenti condizioni:
- il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
- la pretesa creditoria è rimasta insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo ovvero quando si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Con la circolare n. 77/2000 l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che la seconda circostanza viene giuridicamente ad esistenza una volta ultimata la ripartizione dell’attivo della procedura concorsuale.
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Api Notizie n.19 del 17 maggio 2022