L’Associazione sta da mesi tenendo monitorato l’evoluzione della normativa sulla crisi d’impresa.
Ricordiamo a tutte le imprese che:
-il termine “codice della crisi d’impresa” non deve portare fuori strada chi si occupa dell’impresa; la normativa e i nuovi obblighi d controllo riguardano TUTTE LE IMPRESE che devono dimostrare di avere la gestione ordinata a e controllata per consentire economico-finanziariamente e patrimonialmente la continuità aziendale;
-l’ufficio economico dell’associazione è a disposizione delle aziende per discutere con un appuntamento gratuito di SPORTELLO CREDITO l’eventuale necessità informative e operative dell’azienda.
Ora, è l’articolo 37 dello schema di decreto-legge recante ulteriori misure per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 13 aprile 2022 che mette mano nuovamente alla normativa.
In particolare, l’articolo 37 dello schema di decreto-legge di attuazione del PNRR così recita:
“All’articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “16 maggio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2022” e le parole “ai commi 1-bis e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”; b) il comma 1-bis è abrogato”.
Quindi, a parte l’ulteriore rinvio visto che a breve sarà approvato anche il decreto che cambia il titolo secondo, il 15 luglio 2022 avremo il testo del D.lgs. 14/2019 definitivo, completo e finalmente vigente.
Api Notizie n.15 del 19 aprile 2022