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REGIME IVA BENI ANTI-COVID

Economico - SICURAPI

Il D.L. 34/2020, all’articolo 124, ha apportato delle modifiche al regime Iva di quei beni che si stanno rendendo particolarmente importanti per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In particolare, il comma 1 ha inserito nei beni soggetti ad aliquota del 5% una serie di prodotti, tra i quali troviamo apparecchiature mediche tipo ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, mascherine, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, detergenti disinfettanti per mani, attrezzature per ospedali da campo, ecc…

Il comma 2, inoltre, ha previsto che, fino al termine dell’anno 2020, le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione.

La norma si presta a qualche problema interpretativo e di applicazione pratica.

A tale riguardo, con circolare 26 del 15 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di risolvere qualche problema interpretativo.

Il principale problema ha sempre riguardato l’individuazione dei beni oggetto della nuova norma: in alcuni casi il legislatore ha utilizzato una terminologia tecnica, in altri casi, ha inserito delle attrezzature che effettivamente possono avere un impiego terapeutico, ma potrebbero altresì avere impieghi “domestici”, come gli umidificatori, e, in un terzo caso, ha elencato nella categoria degli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitaria” una elencazione di beni dai molteplici usi, come guanti in lattice, visiere, ecc..

Il problema di fondo è che si è voluto estendere alle cessioni nazionali e comunitarie un regime speciale introdotto originariamente solo alle importazioni, dove l’agevolazione è subordinata ad una certificazione tipo l’utilizzo sanitario che ne fa l’importatore.

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli beni, l’Agenzia ha ritenuto che “per usufruire del regime di maggior favore, analogamente a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni in commento debbano rispettare questa finalità sanitaria che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell’articolo 124, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi. Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all’articolo 124. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività”.

Ciò premesso, l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione è applicabile a qualsiasi cedente ed acquirente, ed in qualunque stadio della commercializzazione, ed è concessa anche per gli acquisti intracomunitari.

Inoltre ha precisato che l’elenco indicato nell’articolo 124 è tassativo e ha fatto rinvio ai codici di classifica doganale delle merci, riportato dalla circolare 12/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; tuttavia, viene precisato che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM.

Quest’ultima infatti antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento.

Per “ex” si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare, all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124.

Una importante chiarimento è stato fornito con riferimento al caso di noleggio o leasing di attrezzature, interpretando l’articolo 16, comma 3 del Decreto Iva.

Tale norma dispone che “Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”. Il fatto che la norma parli dell’applicazione della “stessa aliquota”, faceva nascere il dubbio che la prestazione di noleggio o leasing di un bene ricadente nell’esenzione, potesse a sua volta essere assoggettata al regime di esenzione; nel passato, infatti, con la risoluzione 57/1997 era stato precisato che la locazione finanziaria di un bene escluso da Iva (il terreno edificabile) deve essere assoggettata ad Iva.

Con la circolare del 15 ottobre, invece, è stato ad esempio precisato che la fornitura di un ventilatore polmonare con contratto di locazione finanziaria, sarà assoggettata al regime di esenzione fino al 31/12/2020.

Quanto alle cessioni di pezzi di ricambio e beni accessori, l’Agenzia, di fatto, non ha fornito riposta. Dopo aver ricordato che, in caso esistano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 12 del Decreto Iva (accessorietà), all’operazione accessoria si applica lo stesso regime dell’operazione principale, ha chiarito che, negli altri casi, la situazione andrà analizzata caso per caso, anche in sede di interpello.


Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni attive, che – lo ricordiamo – fino a fine anno sono delle cessioni esenti con diritto alla detrazione – riteniamo che dovrà essere inserito un nuovo rigo nel modello Iva per tenere conto che tali cessioni non concorrono alla formazione del pro-rata.Quanto alle indicazioni da riportare in fattura, l’Agenzia precisa che è possibile utilizzare la dicitura «operazione esente con diritto alla detrazione» oppure di «cessione esente ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del DL n. 34 del 2020»; nel modello Lipe andranno riportate, rispettivamente, nei righi VP2 e VP3 che riepilogano il totale delle operazioni attive e passive, mentre non vengono fornite indicazioni circa i righi del modello dichiarativo in cui inserirle.

 

Api Notizie n. 42 del 2 novembre 2020