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MOD.730/2011: SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF CONGUAGLI SU 730 INTEGRATIVI

Api Caf - Assistenza fiscale
Ricordiamo alle Aziende associate che, in base a quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 14/E del 14.03.2011, sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2011 (termine ultimo per il versamento delle relative ritenute risulta essere il 16 dicembre 2011), dovrà essere effettuata la trattenuta derivante dall’assistenza fiscale (730/2011) relativa alla seconda o unica rata di acconto Irpef 2011 il cui dato è riscontrabile:

- per chi ha effettuato l’assistenza diretta: nel Mod. 730-3, rigo 151, colonna 2

- per chi ha ricevuto la comunicazione del CAF: nel Mod. 730-4, 8^ riga, colonna "Totale".

 

Per l’effettuazione del relativo versamento dovrà essere utilizzato il Mod. F24 – Sezione "Erario".

Il codice tributo è: 4730

Il mese di riferimento è: 0011

L’anno di riferimento è: 2011

Si ricorda che il versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef non è rateizzabile.

Occorre ribadire che il riferimento per la seconda o unica rata di acconto Irpef 2011 è rimasto ancorato alla retribuzione erogata nel mese di novembre, mantenendo in tal senso quanto definito negli anni scorsi, contrariamente a quanto occorso in ordine al conguaglio su saldi 2010 e prima rata di acconto Irpef 2011, la cui effettuazione è avvenuta sulla retribuzione di competenza del mese di luglio.

 

SITUAZIONI PARTICOLARI

Le casistiche che andiamo a presentare, oltre che in caso di conguagli a debito di rilevante entità, potrebbero verificarsi a titolo esemplificativo in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni o in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

 

Retribuzioni erogate nel mese di novembre insufficienti

Se, tuttavia, la retribuzione erogata nel mese di novembre risultasse insufficiente a coprire l’intero importo da trattenere, l’importo residuo dovrà essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.

Tale interesse andrà versato cumulativamente al tributo stesso entro il termine ultimo del 16 gennaio 2012.

 

Retribuzioni erogate nel mese di dicembre insufficienti

Nel caso in cui anche la retribuzione erogata nel mese di dicembre risultasse insufficiente a coprire interamente il residuo importo da trattenere, il sostituto dovrà comunicare al dipendente/ collaboratore gli importi ancora dovuti entro il mese di dicembre 2011.

I versamenti, maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile (considerando anche il mese di gennaio), dovranno essere effettuati direttamente dal dipendente/collaboratore entro il mese di

gennaio 2012, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, utilizzando cioè il modello F24 con i codici tributo relativi all’autotassazione (ad es. per la seconda rata di acconto Irpef 2011 dovrà essere utilizzato il codice tributo “4034” – anno di riferimento 2011)

 

Conguagli da dichiarazioni Modd. 730 integrativi

I conguagli derivanti da dichiarazioni 730 integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto.

Si rammenta che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

 

 

API NOTIZIE N. 38 del 24 ottobre 2011