Con l’Ati non si crea un soggetto giuridico nuovo e autonomo rispetto ai partecipanti, in quanto i singoli appartenenti al raggruppamento mantengono la propria piena autonomia, anche giuridica
La mancanza di soggettività fiscale dell'associazione temporanea d'imprese (Ati) ai fini delle imposte dirette e dell'Iva comporta che è onere puntuale di ogni singola società facente parte dell’Ati dimostrare l'inerenza di ogni singolo costo alla propria attività imprenditoriale.
Così si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3869 del 15 febbraio 2025 avallando le tesi dell’amministrazione finanziaria.
In tema di imposte sui redditi delle società, hanno chiarito i giudici di Piazza Cavour, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione stessa di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa.
Infine, ha ancora precisato la Corte, grava sul contribuente l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi nonché la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.10 del 18 marzo 2025