TASSATI GLI ACCORDI POST CESSIONE QUOTE TRA SOCI DI SRL
Con risposta a interpello n. 50/E/2025 l’Agenzia delle entrate si esprime sulla tassazione delle plusvalenze realizzate dai soci di Srl che hanno percepito somme sulla base di pattuizioni contrattuali successive all'atto di cessione delle proprie quote. Ritiene l’Agenzia delle entrate che ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, Tuir, occorrerà confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell'atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 50/E/2025)
TRATTAMENTO CONTABILE DEI BUONI PASTO
L’Oic il 26 febbraio 2025 pubblica la risposta sul trattamento contabile dei buoni pasto, tornando sulla regola fondamentale del principio contabile dell’Oic 34 chiarendo di fatto se una società che emette buoni pasto debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata. (Fondazione Oic, Oic 34 del 26 febbraio 2025)
DICHIARAZIONE IVA E CPB
Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2025 è possibile inviare la Dichiarazione Iva 2025 anno di imposta 2024. Relativamente ai soggetti che hanno aderito al CPB, beneficiari di un credito Iva, per i periodi oggetto di concordato, si ricorda la possibilità di fruire:
- di un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito Iva;
- nonché per compensarla “orizzontalmente”, senza l’obbligo del visto di conformità.
In merito giova ricordare che l’Agenzia delle entrate sul tema si è espressa con una faq datata 24 febbraio ove, rispetto al seguente quesito: “un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, le agevolazioni previste ai fini Iva dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 possono essere riconosciute già a partire dall'anno 2024, ossia dal primo dei 2 anni di decorrenza del concordato?” ha risposto in senso affermativo. (Agenzia delle entrate, faq del 24 febbraio 2025)
CORRETTA INDICAZIONE IN FATTURA
Con la sentenza n. 3225 dell'8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati. (Cassazione, sentenza n. 3225/2025)
Fonte: Agenzia delle Entrate – Fondazione OIC – Corte di Cassazione
Api Notizie n.10 del 18 marzo 2025