Segnaliamo il nuovo Regolamento delegato (Ue) della Commissione del 5 maggio 2025, pubblicato il 15 luglio 2025 e in vigore dal 4 agosto 2025, che modifica l’allegato I del Regolamento (Ue) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, per includere la sostanza Uv-328 con deroghe specifiche, in attuazione della convenzione di Stoccolma.
Alla conferenza delle parti della convenzione del maggio 2023, si è deciso di aggiungere l’Uv-328 all’allegato A, con alcune deroghe specifiche. Anche l’Ue ha sostenuto questa inclusione nell’allegato I, parte A del regolamento (Ue) 2019/1021.
Infatti, l’allegato A contiene un elenco di sostanze chimiche, delle quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell’elenco e/o adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.
L’Uv-328 è anche elencato nell’allegato XIV del regolamento Reach, non può essere usato nell’Ue, previa autorizzazione, anche se può ancora essere importato come componente di articoli.
L’Ue quindi incentiva il divieto sull’Uv-328, ma per garantire una transizione graduale e tutelare settori industriali come quello automobilistico e aeronautico concede deroghe limitate e temporanee.
Sono previste deroghe temporanee di 5 anni per specifici usi e articoli contenenti Uv-328, tra cui: separatori meccanici per provette di sangue, polarizzatori e carta fotografica, veicoli a motore terrestri, macchine agricole, veicoli ferroviari e grandi strutture in acciaio con rivestimenti resistenti.
Per l’Uv-328, inoltre, sono stabiliti dei limiti per la presenza come contaminante non intenzionale:
- 100 mg/kg all’entrata in vigore del regolamento.
- 10 mg/kg dopo 2 anni.
- 1 mg/kg dopo 4 anni.
Normative applicabili
- Regolamento delegato (Ue) del 5 maggio 2025 n. 843 - Guue L del 15/07/2025
- Regolamento (Ue) del 20 giugno 2019 n. 1021 - Guue L del 25/06/2019 n. 169
Fonte: Confimi Industria Bergamo
Api Notizie n.29 del 29 luglio 2025