Accessibilità

Menu

Area riservata

Area riservata

IMBALLAGGI: APPROVATO IL REGOLAMENTO EUROPEO

Ambiente, ecologia, risparmio energetico

Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato il Regolamento UE 2025/40 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) serie L del 22 gennaio 2025) che modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62/C.

Il campo di applicazione del provvedimento (art.2) sono  tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.

I principali obiettivi delle nuove disposizioni sono:

  • ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l'uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo limiti agli operatori economici;
  • garantire la sostenibilità degli imballaggi;
  • disciplinare la responsabilità estesa del produttore;
  • favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio

Il Regolamento, attraverso nuovi adempimenti per i soggetti della filiera e per gli operatori economici (artt. 5-12), persegue la finalità di assicurare la sostenibilità degli imballaggi, tra questi:

  • prescrizioni di sostenibilità;
  • prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione;
  • procedure di salvaguardia da adottare per gli imballaggi che presentano rischi;
  • presenza di sostanze chimiche (PFAS);
  • contenuto minimo di riciclato;
  • condizioni per garantire il riuso;
  • appalti pubblici verdi come strumento per incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili.

L'applicazione degli obblighi previsti sarà graduale, a partire dal 12 agosto 2026.

Con le nuove norme, tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi. Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.  Le disposizioni relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente a partire dal 1º gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione.

Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo di raccolta.

Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. A determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti. I distributori finali di bevande e alimenti da asporto dovranno dare ai consumatori la possibilità di utilizzare i loro contenitori e adoperarsi per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile entro il 2030.

Gli obiettivi di riduzione per gli Stati membri prevedono: 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 e una particolare attenzione ai rifiuti di imballaggio in plastica. Per limitare gli sprechi, è stata stabilita una proporzione massima di spazio vuoto del 50% che si applicherà agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto e per il commercio elettronico. In aggiunta, fabbricanti e importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo. Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi troviamo gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero.

In base alle nuove norme, le imprese che vendono prodotti da asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi.

Per maggiori informazioni, consultare il sito web della GUUE.

Fonte: Ecocamere

 

Se siete interessati ad approfondire la tematica, vi segnaliamo il nostro prossimo webinar “GLI IMBALLAGGI: OBBLIGHI DI RICICLO, RIUTILIZZO, ETICHETTATURA (REG UE 2025/40)” programmato per Giovedì 27 febbraio, ore 9.00 in diretta streaming.

 

Api Notizie n.06 del 18 febbraio 2025