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RAEE: ABROGATA LA CATEGORIA 3 BIS

Ambiente, ecologia, risparmio energetico

Con la Circolare n. 3 del 25 novembre 2024, l'Albo Nazionale gestori ambientali ha voluto fornire chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis della Legge 14 novembre 2024, n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano."

In particolar modo, ai commi 7 e 10 dell’art.14 bis, del suddetto provvedimento è sancito che:

  • “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (comma 7);
  • “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati" (comma 10).

Ai sensi del combinato disposto dei suddetti commi 7 e 10, pertanto, la categoria 3-bis dell'Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata.

In accordo con tale recente previsione, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024.

Qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.

Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali.

  

Api Notizie n.44 del 10 dicembre 2024