Il decreto, in vigore dal 15.06.2023, per quanto riguarda le tempistiche di iscrizione al RENTRI prevede quanto segue ex art. 13 comma 1:
a) a decorrere dal 13 febbraio 2025 ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 (soggetti delegati);
b) a decorrere dal 14 agosto 2025 ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
c) a decorrere dal 13 febbraio 2026 ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12 comma 1.
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti ex art.12 comma 1:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi (art. 12 comma 9).
Sono abrogati dal 13 febbraio 2025 il DM 1° aprile 1998 n. 145 (modello formulario cartaceo) e il DM 1° aprile 1998 n. 148 (modello registro cartaceo).
Api Notizie n.22 del 12 giugno 2023