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INTERPELLO AMBIENTALE SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 258 DEL D.LGS. N. 152/2006 OBBLIGO PRESENZA IN AZIENDA REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI

Ambiente, ecologia, risparmio energetico

Con interpello del 3 maggio 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione circa l’applicazione della sanzione per la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in luogo diverso da quello previsto dall’art.190, comma 10, del D.lgs.152/2006 Con istanza di interpello (vedi allegato) è stato chiesto al MASE un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione circa l’applicazione dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 152/2006. Il Ministero, nel ripercorrere i riferimenti normativi e motivate le sue considerazioni, giunge alla conclusione che l’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico (art.190, comma 1), ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa che prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi (art.190, comma 10). Ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, quindi sanzionabile.

 

 

 

Api Notizie n.20 del 29 maggio 2023