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Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design 

Agevolazioni e finanziamenti

Il Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design è l’incentivo che supporta la competitività delle imprese e ne favorisce i processi di transizione digitale e di sostenibilità ambientale.

Chi può beneficiare del credito d’imposta

Possono beneficiarne le imprese di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla natura giuridica e dal settore economico di appartenenza.

A quanto ammonta il contributo

Il Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design prevede aliquote e massimali di spesa diversi in base al tipo e l’anno di investimento . Nello specifico:

E’ stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale il DPCM che stabilisce il funzionamento delle certificazioni preventive utili alle imprese per qualificare come idonee le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai fini della fruizione del credito d’imposta e le maggiorazioni relative ai progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica.

I soggetti che potranno rilasciare tale certificazione dovranno rientrare nell’Albo dei certificatori abilitati, al quale potranno iscriversi: 

  • persone fisiche con titolo di laurea idoneo che nei tre anni precedenti abbiano valutato almeno 15 progetti;
  • imprese che erogano servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 certificati ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017
  • Competence Center;
  • Poli europei per l’innovazione digitale;
  • Università statali, le Università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Il meccanismo di certificazione preventiva entrerà in vigore nei primi mesi del 2024, dopo l’emanazione delle linee guida da parte del MIMIT (entro il 31.12.2023) e della costituzione dell’Albo dei certificatori (i cui provvedimenti attuativi sono attesi entro il 17.02.2024). Con riferimento ai progetti di ricerca e sviluppo relativi alle annualità 2015-2019, le aziende potranno certificare le attività effettuate ed in caso di non conformità provvedere al riversamento spontaneo del bonus. Al fine di consentire alle aziende l’utilizzo dello strumento del riversamento spontaneo in scadenza il 30 novembre 2023, il Documento Programmatico di Bilancio 2024 prevede la proroga dello strumento al 30 giugno 2024 (proroga che verrà confermata solo a pubblicazione della Legge di Bilancio per il 2024 in Gazzetta Ufficiale).

Con riferimento al cumulo tra Patent Box e Credito d’imposta per attività in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design, nel caso in cui i costi rilevino ai fini di entrambe le misure, è necessario diminuire la base di calcolo del Credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design dell’effetto fiscale derivante dal Patent, considerando sia imposte sui redditi che Irap. La “decurtazione del beneficio del Patent Box” è applicabile solo a partire dall’esercizio 2020 (quindi tale diminuzione della base di calcolo non è richiesta per gli esercizi 2015-19 di vigenza della “vecchia disciplina” del Bonus R&S). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’eventuale restituzione del credito d’imposta RSID può avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni al momento applicabili.

 

Api Notizie n.40 del 14 novebre 2023