L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 156/E del 7 agosto 2026, in base alla sentenza relativa alla richiesta di risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o per il servizio sostitutivo, in relazione a tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, ha fornito un chiarimento in merito al corretto ”regime di tassazione da applicare alle seguenti voci di pagamento:
- risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia;
- risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo;
- interessi o rivalutazione monetaria in relazione alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b).
Fonte: Agenzia delle Entrate
Api Notizie n.28 del 08 settembre 2026