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Agenzia delle entrate: avviso mancata presentazione o presentazione incompleta della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025

ECONOMICO

L’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva della mancata presentazione o della presentazione incompleta della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025. Le comunicazioni sono effettuate via Pec (e contemporaneamente rese disponibili nel “Cassetto fiscale” degli interessati) dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi. Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma incompleta, a mancare o a essere incompleto può essere il quadro VE o il quadro VJ (in presenza di operazioni soggette a reverse charge).

Lo stabilisce un provvedimento firmato il 9 giugno 2026 dal direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale vengono anche indicate le modalità con cui i destinatari possono richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Il provvedimento chiarisce anche come regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste.

La comunicazione è strutturata in modo da essere immediatamente utilizzabile dal contribuente. Oltre ai dati identificativi, contiene il numero e la data dell’atto, il periodo d’imposta, gli estremi della dichiarazione eventualmente trasmessa oppure, in caso di omissione, la data di elaborazione dell’anomalia. I dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza.

Un aspetto importante riguarda i canali di interlocuzione. Il contribuente può rispondere e interagire con l’Agenzia utilizzando le modalità indicate nella comunicazione, anche tramite intermediari abilitati, ma non può utilizzare la Pec di invio perché non è abilitata a ricevere messaggi.

Sul piano operativo, il provvedimento dedica particolare attenzione alle modalità di regolarizzazione. I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione possono farlo entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026. In questo modo, la dichiarazione è considerata tardiva ma valida e consente di accedere al ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997), con sanzioni ridotte, versando imposta, interessi e sanzione in misura attenuata. Se invece la dichiarazione è stata presentata ma è incompleta o errata, il contribuente può presentare una integrativa. Anche in questo caso è richiesto il pagamento delle eventuali maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs n. 472/1997). Il provvedimento precisa, inoltre, che restano dovute anche le sanzioni per le violazioni prodromiche, cioè quelle collegate agli obblighi precedenti (ad esempio, errori nei dati trasmessi).

Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento non è invece possibile se al contribuente sono già stati notificati un atto d’accertamento o una comunicazione di irregolarità (articoli 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972).

Fonte: Agenzia delle Entrate - Fisco Oggi

 

Api Notizie n.20 del 19 giugno 2026