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Sicurezza sul lavoro: Ultime sentenze della Cassazione

AMBIENTE E SICUREZZA

Con sentenza n. 16548 dell’8 maggio 2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di omicidio colposo ne risponde il concedente in uso di un macchinario rispetto al quale sono state omesse le verifiche circa il suo perfetto funzionamento con la conseguente rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pur nel caso in cui la concessione del macchinario, abbia avuto un connotato occasionale.

Con sentenza n. 18424 del 22 maggio 2026, la quarta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio occorso con un macchinario munito di marcatura CE, risponde del reato di lesioni colpose il datore di lavoro che ha omesso di verificare nel concreto la idoneità del macchinario all’ambiente di lavoro, non adottando le ulteriori misure tecniche necessarie a neutralizzare i residui rischi prevedibili, a meno che ci si trovi in presenza di un vizio occulto del macchinario non rilevabile con la ordinaria diligenza.

Con sentenza n. 20150 del 3 giugno 2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro, risponde il datore di lavoro nel caso in cui, pur avendo nominato un preposto alla vigilanza, abbia omesso di vigilare sull’operato di questi, al fine di impedire l’instaurazione di prassi contro legge portatrici di pericoli per i lavoratori.

Con sentenza n. 23909 del 30 giugno 2026, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di contravvenzioni antinfortunistiche, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile soltanto al termine di una valutazione congiunta delle modalità della condotta e della esiguità del pericolo in concreto rispetto al bene giuridico tutelato, non potendo essere desunta dalla sola assenza di ulteriori violazioni accertate in sede ispettiva o dalla cessazione dell’attività.

Con sentenza n. 24402 del 2 luglio 2026, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che per la responsabilità amministrativa delle imprese in caso di omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime occorrono:

  • tre elementi oggettivi: realizzazione di un reato integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente e la commissione del reato nell’interesse ed a vantaggio dell’ente stesso, escludendosi che possa essere attribuito a quest’ultimo un rato commesso da soggetto incardinato nell’organo, ma per fini estranei allo scopo di questo”;
  • un elemento soggettivo: colpa di organizzazione, vale a dire mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la realizzazione di reati del tipo di quello realizzato”.

Con sentenza n. 25337 del 6 luglio 2026, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di estorsione il datore di lavoro che, sotto la minaccia di licenziamenti, costringe i dipendenti a lavorare per 20 ore consecutive, in attività diverse dai loro profili professionali, senza mezzi di protezione adeguati, non denunciando un infortunio sul lavoro.

Fonte: Corte di Cassazione

Api Notizie n.29 del 15 settembre 2026