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RENTRI: modalità di pagamento per le sanzioni ex art. 258, comma 10 del D.lgs. 152/2006

AMBIENTE E SICUREZZA

Si informa che, a seguito dell'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, sono disponibili le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.

Le informazioni sono rivolte ai soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori per l'assolvimento del pagamento.

Le somme devono essere versate a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul Capo/capitolo/articolo 0/2592/40:

"Sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da riassegnare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo".

Per il pagamento devono essere utilizzate le seguenti coordinate:

  • • codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS;
  • • intestazione: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nella causale del versamento deve essere indicata la seguente dicitura: "Sanzione per la violazione di cui all'articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. ____".

Fonte: RENTRI

Api Notizie n.15 del 28 aprile 2026