Segnaliamo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo DPCM 26 aprile 2020 che prevede le misure per la riapertura delle attività produttive al 4 maggio 2020. Qui potete scaricare il testo del Decreto (dal sito del Governo).
In particolare con riferimento alle Attività Produttive segnaliamo alcune anticipazioni riservandoci di inviare una nota di dettaglio
DA QUANDO SI APPLICANO LE MISURE: dal 4 maggio (le attività propedeutiche alla riapertura dal 27 aprile
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Dal 27 aprile si applicano l’articolo 2, commi 7, 9 e 11 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020 (cliccando qui trovate cosa prevedono i c. 7, 9 e 11).
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CHE RIAPRONO: COSA PREVEDE L'ART. 2
Il Decreto introduce un nuovo ALLEGATO 3 con i CODICI ATECO delle aziende che possono riaprire dal 4 maggio.
IMPORTANTE - LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RIAPERTURA: POSSIBILI DA OGGI 27 APRILE - Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Rimane confermato che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile e l'apertura per le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 come l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Evidenziamo anche quanto previsto dai commi 8 e 10 dell'art. 2.
Il comma 8 prevede per le attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Il comma 10 invece conferma che le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 (ovvero il protocollo sulla sicurezza).
I PROTOCOLLI SULLA SICUREZZA DA RISPETTARE PER LE IMPRESE APERTE E PER QUELLE CHE RIAPRIRANNO IL 4 MAGGIO
Apindustria ha attivato un ufficio SICURAPI per offrire assistenza e servizi sulla riapertura in sicurezza (trovate qui la presentazione e un prontuario che sarà aggiornato periodicamente)
Il Decreto ha integrato nel testo i protocolli sulla sicurezza (qui scaricate il testo con gli ALLEGATI 6, 7 e 8) condivisi tra il Governo e le parti sociali che prevedono le misure da applicare da parte delle imprese le cui attività non sono sospese e per quelle che dovranno riaprire. In particolare:
- TUTTE LE AZIENDE Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6
- I CANTIERI - il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7
- TRASPORTO E LOGISTICA - il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8.
E' confermato che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
LE DISPOSIZIONI GIA' IN VIGORE: i commi 7,9 e 11
Qui trovate i commi 7, 9 e 11 che sono già in vigore da oggi.
comma 7. ATTVITA' SOSPESE PER MODIFICA ALLEGATO 3 - Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
comma 9. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
comma 11. MONITORAGGIO DELLE REGIONI - Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.