–108–PREVIDENZIALE
INPS: UNIEMENS – LISTAPOSPA: SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA PER COVID-19
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1692 del 21 aprile 2020, con il quale comunica che i campi relativi alla sospensione contributiva per eventi calamitosi, attualmente previsti per le sole gestioni pensionistiche e previdenziali, sono stati implementati con elementi dedicati alle Gestioni Credito ed ENPDEP.
Per una migliore gestione dei versamenti contributivi da effettuare alla scadenza della sospensione e per una verifica più puntuale dei piani di rientro, si è inoltre provveduto a introdurre nell’elemento “AltriImportiDovuti Z2” il “tipo evento” per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al fine di agevolare l’invio dell’elemento “AltriImportiDovuti Z2” a partire dalla denuncia con mese di riferimento maggio 2020, sarà possibile, in attesa dell’aggiornamento dei software di compilazione, utilizzare il Flusso a Variazione anche tramite il programma di Compilazione Manuale.
–109–FISCALE
AGENZIA ENTRATE: COVID-19 – RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 16 aprile 2020, fornisce chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).
–110–SICUREZZA
PREVENZIONE INCENDI: NUOVE REGOLE TECNICHE VERTICALI PER ASILI NIDO
Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 14 aprile 2020, n. 98 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 6 aprile 2020 con il quale sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. Le norme tecniche si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione. Ed in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.
–111–SICUREZZA
AMIANTO E SICUREZZA SUL LAVORO, IRRILEVANTE LA CONDOTTA DEL DATORE SUCCESSIVA ALLA MALATTIA
In tema di responsabilità colposa per le morti provocate dall'amianto sui posti di lavoro, laddove sia impossibile individuare il momento di innesco irreversibile del mesotelioma - ed essendo causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento -, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato è necessaria l'integrale, o quasi integrale, sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nei confronti della stessa. Tale è l'interessante principio che viene enucleato dalla sentenza della Corte di Cassazione (quarta sez. penale) n. 12151/20. Gli Ermellini, nel ricondurre il collegamento causale tra esposizione ad asbesto e morte del lavoratore per mesotelioma a un giudizio sostanzialmente individuale (in quanto verificato in relazione alla singola vicenda), e nell’escludere il riferimento alla teoria del c.d. “effetto acceleratore” (la protrazione dell’esposizione ad amianto dopo l’inizio del processo di cancerogenesi è in grado di accelerarne l’evoluzione verso la malattia conclamata e, quindi, verso la morte), confermano la responsabilità dei titolari dell’azienda, chiarendo che l'adempimento tardivo nella adozione delle misure di tutela non è prevalente rispetto alla gravità della condotta precedente al verificarsi della malattia.
Api Notizie n. 17 del 27 aprile 2020