Dopo le notizie che si sono susseguite nel corso della giornata Giuseppe Conte ha firmato il DPCM che aveva presentato ieri sera nella conferenza stampa.
Qui di seguito potete scaricare il testo ufficiale del decreto con l’allegato dei codici Ateco.
DPCM 22 MARZO 2020 – SCARICATE IL TESTO UFFICIALE CON ELENCO CODICI ATECO ATTIVITA’ ESSENZIALI
Eccovi una PRIMA SINTESI DELLE INDICAZIONI OPERATIVE contenute nel provvedimento
1. ATTIVITA' CHE RIMANGONO APERTE PERCHE' CODICE ATECO COMPRESO NELL'ALLEGATO 1 - Nello specifico potranno proseguire la propria attività le imprese che possiedono il Codice Ateco tra quelli indicati nell’Allegato 1 del DPCM. Sembra coerente con lo spirito della norma intendere che laddove sia indicato il codice Ateco generale, lo stesso comprenda anche tutti i relativi sottocodici, diversamente da quanto previsto laddove la norma indichi solo lo specifico sottocodice di riferimento.
2. OPZIONI PERCORRIBILI PER LE ALTRE ATTIVITA' NON RICOMPRESE IN ALLEGATO 1 - Per tutte le restanti imprese non ricomprese nella classificazione Ateco di cui sopra, vi sono tre opzioni:
- qualora lavorino in filiera con aziende comprese nell’elenco Ateco di cui sopra o esercitino attività da ritenersi funzionale ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, potranno comunicare tale condizione alla Prefettura della propria Provincia motivando le ragioni della prosecuzione della loro attività indicando le imprese e/o le Amministrazioni pubbliche per le quali lavorano e sono quindi essenziali;
- qualora svolgano attività con impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, potranno continuare l’attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
- viceversa, avranno tempo fino al giorno 25 marzo p.v. (compreso) per smaltire le lavorazioni in magazzino con la forza lavoro necessaria e sospendere l’attività fino al giorno 3 aprile p.v.
ORDINANZA UFFICIALE DI REGIONE LOMBARDIA
Qui potete scaricare il testo ufficiale dell’Ordinanza di Regione Lombardia con gli Allegati 1 e Allegati 2.
Oltre a tutte le indicazioni di chiusura all’art. 10 si riportano le raccomandazioni per le attività produttive.
Potete leggere qui il testo dell’articolo.
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL'INTERNO: SPOSTAMENTI DA COMUNE A COMUNE POSSIBILI PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
Segnaliamo l'Ordinanza del Ministero della Salute e dell'Interno che conferma possibilità di spostamento da un comune all'altro per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Scaricate il testo ufficiale
Vi ricordiamo inoltre che è attiva la sezione del sito dedicata a
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'EMERGENZA SANITARIA (aggiornata quotidianamente).
ESTRATTO ORDINANZA - 10. In ordine alle attività produttive si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
11. Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
12. Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
13. In relazione a quanto disposto nell’ambito dei precedenti punti commi 10 e 11 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
14. Per tutte le attività si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
15. È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
Apindustria proverà a pubblicare su questa pagina gli aggiornamenti relativi alle misure per fronteggiare l'emergenza messa in campo da Governo, Regione e altre autorità istituzionali. Si farà riferimenti ai siti istituzionali (Governo - Palazzo Chigi - Regione Lombardia) e si prevedono specifici aggiornamenti.