Ciò comporta che il termine per la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici nuovi e di quelli preesistenti per i quali non è mai stata presentata o è stata presentata prima del 31 luglio 2008 è fissato al 31 luglio 2010.
Chi invece si è avvalso in passato della possibilità dell'autodichiarazione rispetterà la sua normale scadenza biennale. Ad esempio chi ha presentato l'autodichiarazione il 30 settembre 2008 dovrà presentare la nuova dichiarazione entro il 30 settembre 2010; chi ha presentato l'autodichiarazione il 7 febbraio 2009 dovrà presentare la nuova dichiarazione entro il 7 febbraio 2011 e così via.
È importante sottolineare che, per gli utenti che hanno presentato regolarmente la dichiarazione di avvenuta manutenzione per il proprio impianto termico, nel caso venga effettuata un'eventuale ispezione da parte del Comune (competente per gli impianti termici siti nel suo territorio) o dalla Provincia (competente per i restanti impianti termici della Provincia), tale controllo è assolutamente gratuito (in caso contrario l'ispezione sarà effettuata con onere a carico dell’utente; si precisa che il pagamento dell'ispezione non sostituisce comunque la sanzione prevista dalla normativa per un’eventuale mancata manutenzione).
Per le dichiarazioni presentate dopo il 31 luglio 2010 e relative ad impianti con le dichiarazioni scadute o mai eseguite, un'eventuale ispezione potrà comportare il pagamento di una sanzione.
Si ricorda inoltre che la data del 31 luglio 2010 è anche il termine per l’invio della “scheda identificativa d’impianto” (nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici e sostituzione di generatori di calore di impianti termici), affinché si possa godere dell’esenzione dall’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione e del pagamento di un’eventuale ispezione da parte dell’Ente locale competente per le due stagioni termiche (1° agosto - 31 luglio) successive alla data di prima accensione.
Infine si ricorda come:
- l’obbligo di provvedere affinché siano effettuate regolarmente le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici è in capo al proprietario o al conduttore dell'unità immobiliare, all'amministratore del condominio, o all'eventuale terzo, che se ne è assunta la responsabilità;
- l’obbligo della trasmissione (solo per via telematica attraverso i CAIT - Centri di Assistenza Impianti Termici o direttamente attraverso il CURIT - Catasto Unico Regionale impianti termici – www.curit.it ) della dichiarazione di avvenuta manutenzione (entro 30 giorni dalla stessa) è in capo al manutentore (per gli impianti di potenza inferiore ai 35 KW), all'amministratore del condominio o al terzo responsabile, se presenti, altrimenti al manutentore (per gli altri impianti).
- l’obbligo di invio, per via telematica, entro 30 giorni, della “scheda identificativa d’impianto” (nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici e sostituzione di generatori di calore di impianti termici) è in capo alla ditta installatrice.
API NOTIZIE N. 28 DEL 19 LUGLIO 2010