La Direttiva (UE) 2019/882 (clicca QUI), nota anche come European Accessibility Act (EAA), stabilisce una disciplina comune in materia di accessibilità per determinati prodotti e servizi nel mercato interno europeo con l’obiettivo di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, garantendo loro pari accesso a beni e servizi essenziali e una piena partecipazione sociale ed economica.
L’Italia ha recepito lo EAA mediante l’emanazione del D.lgs. n. 82/2022 (clicca QUI), il quale entrerà in vigore a partire dal 28 giugno 2025 (con alcune deroghe ed eccezioni).
AMBITO DI APPLICAZIONE
La direttiva si applica a operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori) e fornitori di servizi, sia pubblici che privati, che offrono determinati prodotti e servizi digitali.
Il D.lgs. 82/2022 impone pertanto obblighi di conformità ai soggetti economici lungo l’intera catena di fornitura, analoghi a quelli previsti dalla normativa UE per la marcatura CE e la sicurezza dei prodotti.
Gli obblighi in capo a ciascun soggetto sono:
- Fabbricanti (art. 6): devono progettare e realizzare i prodotti in conformità ai requisiti di accessibilità applicabili, predisponendo la necessaria documentazione tecnica a supporto. Se il processo di valutazione della conformità (Allegato III) ha esito positivo, il fabbricante redige la Dichiarazione UE di conformità e appone la marcatura CE sul prodotto.
- Importatori (art. 8): possono immettere sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità, verificando che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità e disponendo delle relative evidenze. Essi devono, inoltre, indicare sul prodotto il proprio nome e indirizzo e conservare una copia della Dichiarazione UE di conformità.
- Distributori (art. 9): prima di distribuire un prodotto, sono tenuti a controllare che esso rechi la marcatura CE, sia corredato da istruzioni e informazioni (anche sulla sicurezza) in lingua italiana o inglese e che fabbricante e importatore abbiano ottemperato agli obblighi di legge. In caso di non conformità nota, il distributore deve astenersi dalla distribuzione e informare il fabbricante o importatore e le autorità competenti.
- Fornitori di servizi (art. 12): devono progettare ed erogare i servizi in conformità ai requisiti di accessibilità applicabili, predisponendo le relative informazioni secondo quanto richiesto (Allegato IV). Tali informazioni, e.g. una dichiarazione di accessibilità del servizio, vanno messe a disposizione del pubblico in forma sia scritta sia orale, con modalità accessibili alle persone con disabilità, e mantenute aggiornate per tutto il periodo di erogazione del servizio
Il decreto si applica alle categorie di prodotti e servizi elencate all’art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 82/2022:
- Prodotti: sistemi hardware informatici generici per consumatori (e relativi sistemi operativi); terminali self-service per pagamenti o per la fornitura dei servizi disciplinati; apparecchiature terminali interattive per servizi di comunicazione elettronica (e.g., dispositivi telefonici); apparecchiature terminali interattive per l’accesso a servizi di media audiovisivi (e.g., smart TV); lettori di libri elettronici (e-reader).
- Servizi: servizi di comunicazione elettronica (escluse comunicazioni machine-to-machine); servizi di accesso a contenuti di media audiovisivi; servizi di trasporto passeggeri (aereo, autobus, ferroviario, navigazione), incluse componenti come siti web, app mobile, biglietti elettronici, informazioni di viaggio in tempo reale e terminali self-service interattivi; servizi bancari al consumatore; fornitura di e-book (libri elettronici) e software dedicati; servizi di commercio elettronico (e-commerce).
Sono escluse dall’ambito alcune tipologie specifiche di contenuti (e.g., mappe online non utilizzabili per navigazione, a condizione che siano disponibili alternative accessibili) in linea con le eccezioni previste dalla Direttiva.
REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ
I requisiti specifici di accessibilità che i prodotti e servizi devono soddisfare sono dettagliati nell’ Allegato I del decreto (sezioni I-II per i prodotti, III-IV per i servizi), in linea con quanto previsto dalla Direttiva.
L’Allegato II fornisce esempi indicativi di possibili soluzioni tecniche per l’adempimento dei suddetti requisiti. In generale, tali requisiti riguardano caratteristiche di progettazione che rendano il prodotto o servizio fruibile da utenti con varie disabilità (e.g., presenza di alternative testuali per contenuti non testuali, informazioni e istruzioni fornite attraverso più canali sensoriali, interfacce compatibili con tecnologie assistive, packaging e documentazione di uso accessibili).
ECCEZIONI E DEROGHE
Il legislatore ha previsto eccezioni mirate per evitare oneri eccessivi. In particolare, l’art. 3 del d.lgs. 82/2022 esenta le microimprese fornitrici di servizi (imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro) dall’obbligo di conformità ai requisiti di accessibilità per i servizi offerti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, i requisiti di accessibilità si applicano solo nella misura in cui la loro osservanza non comporti una modifica sostanziale della natura del prodotto/servizio o non imponga un onere sproporzionato per gli operatori economici interessati. L’eventuale carattere sproporzionato dell’onere deve essere valutato secondo i criteri fissati nell’Allegato V (e.g., costo e benefici, dimensioni dell’operatore, ciclo di vita del prodotto) e adeguatamente documentato. In caso di invocazione dell’onere sproporzionato, la valutazione va comunicata alle autorità di vigilanza competenti e riesaminata periodicamente, specie a fronte di modifiche del servizio o trascorsi cinque anni.
Tali deroghe non esimono completamente dall’obbligo di accessibilità: l’operatore è comunque tenuto a garantire il massimo grado di accessibilità possibile senza incorrere nell’onere eccessivo o nello snaturamento del prodotto/servizio.
REGIME TRANSITORIO PER I FORNITORI DI SERVIZI
Come già precisato antecedentemente, la disciplina contenuta all’interno del decreto in esame come previsto dall’art. 25, comma 1, primo periodo, entra in vigore a partire dal 28 giugno 2025.
Tuttavia, il legislatore italiano ha previsto regime transitorio, finalizzato a calmierare l’impatto effettivo del decreto, coerentemente con il portato dell’art. 13, comma 1 del decreto.
Nelle more del secondo periodo del comma 1 dell’art. 25, tutti i fornitori di servizi che rientrano in ambito di applicazione del decreto potranno continuare a prestare tali servizi con le medesime modalità precedentemente adottate fino al 28 giugno 2030, purché ciò avvenga utilizzando prodotti già in uso prima del 28 giugno 2025. Pertanto, qualora un soggetto fornitore di servizi adottasse un nuovo prodotto per l’erogazione dei servizi, ciò comporterebbe l’immediata applicazione del decreto.
IN ATTESA DI LINEE GUIDA DA PARTE DELL’AGID
Al momento la norma non è chiara e siamo in attesa di ulteriori indicazioni.
Dal 15 maggio 2025 l’Agid ha aperto una consultazione pubblica per la stesura definitiva delle Linee Guida in materia.
Api Notizie n.20 del 27 maggio 2025