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CCIAA CR-MN-PV: OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI – AGGIORNAMENTI

Affari generali

La CCIAA di CR-MN-PV ci informa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT - con propria lettera del 12 marzo 2025 (prot. 43836) ha fornito le prime indicazioni operative alle Camere di Commercio, ampiamente pubblicate sulla stampa specializzata.

Con riferimento a tali indicazioni Unioncamere, con lettera del 2 aprile scorso, ha ritenuto di rappresentare al MIMIT gli “elementi di criticità rispetto all’applicazione delle indicazioni fornite che a parere della scrivente meritano un maggior approfondimento …considerando che la norma richiamata nella sua attuale stesura – oltre che non coordinata con il contesto normativo in cui è inserita – non fornisce elementi sufficienti per mettere in atto un’applicazione certa e determinata rispetto a diversi ambiti …”.

Quindi, in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali, forniamo ad oggi, le linee condivise con il sistema camerale. In particolare, informiamo quanto segue:

  • ambito di applicazione: l’obbligo di comunicare il domicilio digitale viene esteso anche agli amministratori / consiglieri / liquidatori delle imprese già costituite in forma societaria in data antecedente al 1° gennaio 2025. Rimane confermato l’adempimento per le nuove iscrizioni pervenute dopo tale data;

  • soggetti coinvolti: società di persone e di capitali, comprese le società consortili e le società semplici, certa resta l’esclusione delle società di mutuo soccorso e dei consorzi;

  • adeguamento delle società già iscritte: per le società di capitali alla prima circostanza di rinnovo delle cariche degli amministratori / consiglieri / liquidatori o di variazione degli stessi; per le società di persone a seguito della modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori / soci accomandatari;

  • indirizzo di posta elettronica certificata: si raccomanda l’apertura di un domicilio digitale personale e valido utile al ricevimento di comunicazioni dell’amministratore. Tuttavia sul punto UNN ha da ultimo argomentato al MIMIT la facoltà dell’amministratore di utilizzare anche il domicilio digitale della società, quindi questo registro continua ad accettare anche la PEC dell’impresa, purché valida ed attiva, in attesa di conoscere le ulteriori determinazioni ministeriali;

  • sospensione della pratica in carenza del dato PEC dell’amministratore con richiesta di integrazione dell’informazione;

  • termine per l’adeguamento al 30/06/2025: l’art. 1, comma 860, della legge n. 207/2024 non richiama espressamente un termine legale per l’adempimento, pertanto ad oggi non si attiva il regime sanzionatorio in attesa di conoscere i nuovi approfondimenti ministeriali;

  • costi amministrativi: l’adempimento della sola comunicazione del domicilio digitale è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria per le società, (comprese le società semplici). La comunicazione o variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore / consigliere / liquidatore presentata al registro delle imprese contestualmente all’iscrizione di altra domanda o deposito di un atto (es. domanda di rinnovo dell’amministratore medesimo) è soggetta alla ordinaria disciplina concernente l’imposta di bollo e diritti di segreteria.

Fonte: CCIAA CR-MN-PV

Api Notizie n.14 del 17 aprile 2025