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TRASPORTO DI BENI NELLE TRIANGOLAZIONI NAZIONALI

Autotrasporto
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 13 maggio 2010 n. 35/E ha corretto i suoi precedenti orientamenti in tema di modalità di effettuazione del trasporto nell’ambito di operazioni triangolari nazionali. Con la nuova interpretazione l’Amministrazione si uniforma, con un certo ritardo, ad alcune indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione del 4 aprile 2000 n. 4098.

La triangolare nazionale

Come è noto, in questa operazione intervengono due soggetti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, fornitore IT1 e primo acquirente dei beni IT2, ed un operatore economico comunitario (DE) destinatario finale degli stessi.

L’operatore IT2, promotore della triangolazione, incarica IT1, primo cedente, di consegnare o spedire i beni medesimi al proprio cliente finale residente in altro Stato membro DE.

L’art. 58, comma 1 del D.L. n. 331/1993 estende a tale operazione l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972.

 

Adempimenti

Adempimenti del primo cedente IT1:

a. emette fattura non imponibile nei confronti di IT2 a norma dell’art. 58 del D.L. n. 331/1993;

b. non deve compilare il modello Intrastat in quanto realizza una operazione interna.

 

Adempimenti del promotore della triangolazione IT2:

a. emette fattura non imponibile a norma dell’art. 41, primo comma, del D.L. n. 331/1993 nei confronti del proprio cessionario DE;

b. è obbligato a presentare il modello Intrastat delle cessioni ai fini fiscali (sempre) e ai fini statistici (solo se la periodicità di presentazione ha cadenza mensile per obbligo) con riferimento al periodo in cui ha registrato la fattura.

 

Il trasporto dei beni nell’altro stato membro

Ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 331/1993, la cessione tra i due operatori nazionali è non imponibile a condizione che i beni siano “trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”.

Secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 13 del 23 febbraio 1994 la non imponibilità Iva nel primo rapporto trova applicazione solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma spediti o trasportati direttamente nell'altro Stato membro, per incarico del cessionario IT2 a cura o a nome del fornitore IT1. La prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto ovvero da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l'incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario. Pertanto, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero, indipendentemente da chi paga il trasporto, per vincere la presunzione di consegna nel territorio dello Stato è necessario:

- che il trasporto venga eseguito dal primo cedente con mezzi propri;

oppure

- che il primo cedente venga incaricato dal promotore della triangolazione di curare il trasporto che viene eseguito da un vettore terzo, anche se quest’ultimo emette la fattura del trasporto nei confronti del promotore.

 

L’incarico può essere conferito anche con una lettera di questo tipo:

“Nel rispetto dell’art. 58 del D.L. n. 331/1993, Vi conferiamo l’incarico di curare la consegna della merce fornitaci al nostro cliente DE. Trattandosi di operazione triangolare, la spedizione dei beni dovrà essere effettuata direttamente all’estero da spedizionieri o trasportatori di vostra fiducia”.

La necessità che il trasporto venisse curato dal primo cedente italiano ai fini dell’applicazione del beneficio della non imponibilità ad operazioni triangolari è stata successivamente ribadita:

- dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 51/E del 1995, nella quale è stato precisato che la disposizione normativa di cui all' art. 8, primo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede espressamente che, nell'ipotesi di operazione triangolare, il trasporto o la spedizione all'estero dei beni debba essere eseguito a cura o a nome del primo cedente nazionale; qualora in questa fase si inserisca il cessionario residente (es. stipula diretta del contratto o affidamento del servizio), sia pure per motivazioni di carattere economico, non può ritenersi realizzata l'operazione triangolare e, quindi, non è applicabile la non imponibilità IVA;

- dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 115/E del 9 luglio 2001, che ha chiarito che ai sensi dell’art. 58 del D.L. 331 la non imponibilità art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 si applica al particolare caso della triangolazione; “nella triangolazione i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma sono spediti o trasportati direttamente nell'altro Stato membro, a cura o a nome del committente”.

In merito alle modalità di effettuazione del trasporto ai fini dell’applicazione della non imponibilità è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza 4 aprile 2000 n. 4098. I giudici di legittimità, nel particolare caso di una operazione triangolare nazionale nella quale il trasporto non era stato curato dal primo cedente nazionale bensì dal cessionario non residente, con un’interpretazione sostanzialista, hanno chiarito che l’espressione “a cura o nome del cedente” riferita al trasporto della merce deve essere intesa nel senso che “l'operazione deve, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, essere stata voluta ad origine come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente in altro Paese membro dell'Unione Europea, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.

Del resto, non sussistono decisive ragioni per interpretare l'espressione "a cura ... del cedente" o quella corrispondente, "per suo conto" contenuta nell'art. 15.1. della sesta di-rettiva nel senso che la spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo.”

Secondo tale sentenza, pienamente condivisibile, lo scopo della norma è solo quello di porre un limite ad operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente, e cioè fuori da un preventivo regolamento contrattuale col cedente, decidere di esportare i beni in un altro Stato membro. Pertanto, anche qualora il trasporto fosse eseguito dal promotore della triangolazione con mezzi propri (come era nella fattispecie oggetto della sentenza n. 4098), se è accertata la consegna finale del bene in un altro Stato membro ad un cliente finale residente in tale Paese, la cessione interna deve considerarsi regolare se la comune volontà delle parti sin dalla origine del contratto era intesa a realizzare una cessione triangolare ai sensi dell’art. 58.

 

Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 35/E del 13 maggio - in risposta ad un quesito con il quale era stato chiesto se fosse ammissibile il trattamento di non imponibilità art. 58 anche nel caso in cui sia il promotore della triangolazione IT2 a concludere il contratto di trasporto, dando incarico al vettore di ritirare la merce presso il primo cedente IT1 e di consegnarla al destinatario finale stabilito in altro Stato membro DE – l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la ratio della norma sulle triangolazioni è quella di evitare che una cessione interna fra due operatori nazionali possa beneficiare della non imponibilità. Tale evenienza si realizzerebbe qualora i beni transitassero materialmente dal cedente IT1 al cessionario IT2 in quanto quest’ultimo ne acquisirebbe la disponibilità.

Per quanto sopra l’Amministrazione, a parziale rettifica della prassi precedente, ha precisato che l’operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario IT2 stipuli il contratto su mandato ed in nome del cedente IT1. In questo caso, infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente senza avere mai la disponibilità del bene nel rispetto dell’art. 58.

 

API NOTIZIE N. 27 DEL 12 LUGLIO 2010