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Governo: riduzione delle accise sul gasolio e altre disposizioni in materia fiscale

Autotrasporto

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026, il Decreto Legge n. 162 del 17 settembre 2026 (clicca QUI), con disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. 

Queste le disposizioni previste nel decreto:

  • Art. 1 – Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
  • Art. 2 – Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori
  • Art. 3 – Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche
  • Art. 4 – Differimento dell’applicazione del contributo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
  • Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie
  • Art. 6 – Fondazione Milano-Cortina

In particolar modo, per contenere gli effetti del rincaro dei prodotti energetici, il provvedimento riduce in via temporanea l’accisa sul gasolio usato come carburante. La riduzione, comprensiva del corrispondente effetto sull’IVA, è pari a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre 2026 e a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Nella prima fase il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. 

Il Decreto Legge proroga di un mese il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto per compensare il rincaro del gasolio. L’agevolazione, inizialmente introdotta dall’articolo 3 del Dl n. 33/2026 e attualmente prevista da marzo a settembre 2026, resterà attiva fino a ottobre e potrà contare su ulteriori 21,2 milioni di euro di finanziamento.

Il decreto Legge introduce, per il 2027, l’esenzione dal pagamento del bollo per un veicolo. Ne beneficiano le persone fisiche proprietarie di un’autovettura, e i soggetti passivi quali coloro che utilizzano il veicolo in leasing o a noleggio, a benzina o gasolio, anche ad alimentazione ibrida, di potenza non superiore a 80 kW; quando la persona possiede più veicoli agevolabili, l’esenzione si applica a quello di potenza minore. Chi non possiede autovetture rientranti nei limiti indicati può fruire dell’esenzione per un motociclo o un ciclomotore.

Il Decreto Legge, infine fa slittare l’entrata in vigore del contributo sulle spedizioni di piccolo valore provenienti da Paesi extra Ue. Il decreto prevede infatti che l’applicazione della misura, inizialmente fissata al 1° ottobre 2026, venga rinviata al 1° dicembre 2026. Si tratta del contributo di 2 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per le spedizioni con valore inferiore a 150 euro.

Fonte: Governo - Agenzia delle Entrate - FiscoOggi

Api Notizie n.30 del 22 settembre 2026