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PIOMBO E LEGHE METALLICHE: NUOVA DEROGA ADR SEMPLIFICA IL TRASPORTO PER LE IMPRESE

Autotrasporto

Una deroga all’ADR semplifica il trasporto di leghe metalliche contenenti piombo. Con l’Accordo Multilaterale M366, valido fino al 2027, le PMI possono evitare nuovi obblighi burocratici rispettando condizioni di sicurezza e ambiente.


Una novità per le aziende che operano con leghe metalliche

Dal 1° settembre è entrato in vigore l’Accordo Multilaterale ADR M366, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riconosciuto a livello europeo. La misura interessa in particolare le imprese che lavorano o commerciano leghe metalliche contenenti piombo, sia in polvere che in forma massiva.


Cosa significa ADR e perché è importante

L’ADR è l’accordo internazionale che disciplina il trasporto su strada di merci pericolose. Normalmente, le sostanze considerate rischiose per l’ambiente o per la salute devono rispettare regole severe in tema di imballaggio, etichettatura, documentazione e modalità di trasporto.
Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, entrato in vigore a settembre, anche le leghe metalliche con piombo erano state incluse tra le merci da assoggettare all’ADR, con un inevitabile aggravio burocratico e di costi per le aziende.


La deroga che semplifica

L’Accordo M366 consente invece, a determinate condizioni di sicurezza, di trasportare queste leghe senza dover applicare le complesse regole ADR. In concreto, ciò significa una gestione più snella delle spedizioni, mantenendo comunque tutele adeguate per la sicurezza stradale e ambientale.
Inoltre, l’Accordo prevede la possibilità di effettuare prove tecniche sulle sostanze per verificarne la reale classificazione, un passaggio utile soprattutto alle imprese che necessitano di certezze normative prima di pianificare forniture e logistica.


Durata e validità

La deroga non è permanente: l’Accordo M366 resterà valido fino al 31 agosto 2027 e i suoi effetti sono riconosciuti in tutti i Paesi firmatari dell’ADR. Per le PMI del settore metallurgico e manifatturiero rappresenta quindi un’opportunità concreta di semplificazione per i prossimi tre anni.


Box operativo – I primi passi per le PMI

  1. Contattare le associazioni di categoria che offrono sportelli dedicati su logistica e sicurezza.

  2. Verificare con il proprio consulente ADR o con società specializzate se le spedizioni rientrano nei casi previsti dall’Accordo M366.

  3. Consultare strumenti online:
    • Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (sezione “Trasporto merci pericolose”).
    • EUR-Lex per scaricare gratuitamente i testi normativi aggiornati.

  4. Documentare la deroga: conservare copia dell’Accordo e delle eventuali verifiche effettuate, così da essere pronti in caso di controlli.


Per approfondire
:

  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • EUR-Lex – normativa UE aggiornata
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi


Riferimenti normativi

  • Accordo ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
  • Accordo Multilaterale ADR M366 (valido fino al 31 agosto 2027)
  • Regolamento Delegato (UE) 2024/197 – XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008)


Glossario

  • ADR: Accordo internazionale che stabilisce regole per il trasporto su strada di merci pericolose.
  • CLP: Regolamento europeo che disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche.
  • Deroga ADR: Eccezione temporanea che consente, a determinate condizioni, di non applicare le regole standard dell’ADR.