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DAL 1° AL 31 LUGLIO 2025: COME RICHIEDERE IL RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO COMMERCIALE

Autotrasporto

Si ricorda che dal 1° al 31 luglio sarà possibile presentare la dichiarazione per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio commerciale e HVO, utilizzato nel settore dei trasporti, relativo ai consumi effettuati nel corso del secondo trimestre 2025 (1° aprile – 30 giugno).

SOGGETTI BENEFICIARI

Con riferimento ai soggetti beneficiari, così come confermato dall’ADM nella nota n. 382555 del 26 giugno 2025, tale beneficio spetta per:

  • attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, esercitata da:
    • persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
    • persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'apposito Elenco;
    • imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  • attività di trasporto persone esercitata da Enti pubblici/imprese pubbliche locali,

da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale/regionale/ locale/in ambito comunitario;

  • attività di trasporto persone da parte di Enti pubblici / imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Si segnala che l'agevolazione non spetta per il gasolio consumato di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA E ENTITA’ DEL BENEFICIO

  • Si segnala che fino al 14 maggio 2025 l’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante era pari a € 617,40 per mille litri.
  • A decorrere dal 15 maggio 2025:
    • l’aliquota per il gasolio è stata incrementata a € 632,40 per mille litri;
    • l’aliquota per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), è ridotta pari a € 617,40 per mille litri.

 

ENTITA’ DEL BENEFICIO

In considerazione delle variazioni delle aliquote normali e dell’invarianza dell’aliquota di accisa agevolata pari a 403,22 € per mille litri, l’importo rimborsabile è differenziato in base al periodo di consumo e alla tipologia di prodotto utilizzato:

  • Primo periodo, 1° aprile - 14 maggio 2025: pari a € 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • Secondo periodo, 15 maggio - 30 giugno 2025:

pari a € 229,18 per mille litri di gasolio e/o gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui l’art. 3 comma 4 d.lgs. 43/2025 (Quadro A-2 della dichiarazione);

pari a € 214,18 per mille litri di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui l’art. 3 comma 4 d.lgs. 43/2025 (Quadro A-3 della dichiarazione).

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione se intendono utilizzarlo:

  • mediante compensazione con il Modello F24 utilizzando il codice tributo è6740;
  • o richiedere la restituzione in denaro.

 

COME COMPILARE IL MODELLO

Considerando le variazioni delle aliquote normali di accisa e i relativi importi rimborsabili, occorre compilare:

  • il Quadro A-1 per i consumi di gasolio (inclusi HVO) effettuati nel primo periodo (dal 1° aprile al 14 maggio 2025);
  • il Quadro A-2 per i consumi di gasolio e/o di HVO che NON soddisfano le condizioni di cui l’art. 3 comma 4 d.lgs. 43/2025 effettuati nel secondo periodo (dal 15 maggio al 30 giugno 2025);
  • il Quadro A-3 per i consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui l’art. 3 comma 4 d.lgs. 43/2025, effettuati nel secondo periodo di consumo (dal 15 maggio al 30 giugno 2025).

I consumi di gasolio sono da imputare al primo periodo di consumo o al secondo periodo di consumo, sulla base della data in cui sono stati effettuati i rifornimenti di carburante, quali risultanti:

- dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;

- dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;

- nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dall’e-DAS emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

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COME RICHIEDERE IL BENEFICIO

Sul sito Internet dell'ADM sono disponibili il modello di dichiarazione e lo specifico software aggiornato utilizzabile per la compilazione della domanda.

I soggetti interessati devono trasmettere le proprie dichiarazioni all’ADM:

  1. tramite il Servizio Telematico Doganale - E.D.I.;
  2. o in alternativa, tramite PEC al competente Ufficio delle Dogane, secondo le regole di cui al paragrafo I della circolare 11/2025;
  3. oppure, in via del tutto residuale, in forma cartacea, il cui contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla domanda stessa.

 

L’Ufficio Tecnico-Legale rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità al n. 0376221823.

 

Api Notizie n.27 del 15 luglio 2025