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RIFIUTI: ABROGATA LA CATEGORIA 3-BIS RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI RAEE E INTRODOTTE DELLE NUOVE PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4 E 5

Autotrasporto

Ricordiamo che lo scorso 19 dicembre l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha deliberato tre importanti provvedimenti che riguardano i seguenti aspetti:

Con questa deliberazione è stata è stata abrogata la categoria 3-bis riguardante le modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature e la relativa modulistica di iscrizione

Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015)
Con questa deliberazione vengono aggiornate le procedure di iscrizione alle categorie 4 e 5.

L’Albo ha precisato che nel caso di iscrizione alla categoria 5 l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi a questa categoria può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:

  1. i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.


Per la categoria 4, allo stesso modo, l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore, anche i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale.

In virtù di ciò, la deliberazione in oggetto, prevede l’aggiornamento tanto della modulistica di iscrizione alla categoria 1 e 1,4,5 quanto della modulistica relativa alla domanda di variazione

  • Deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2024 Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017).

Con questa deliberazione viene aggiornata la modulistica per le procedure di iscrizione semplificate che non interessano però il mondo dell’autotrasporto merci.

Fonte: l’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Assotir


Api Notizie n.04 del 04 febbraio 2025