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CORSO DI PRIMO SOCCORSO GIUGNO 2010

Calendario corsi
L'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di "prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati". Il nuovo regolamento sul pronto soccorso aziendale, reso attuativo con il D.M. 388 del 15/07/2003, ha introdotto importanti novità che riguardano le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

In base al Decreto n. 388 del 15/07/2003, le aziende sono classificate in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Gruppo A: comprende le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (la tabella è disponibile presso gli uffici dell’associazione) e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: comprende le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Gruppo C: comprende le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Per ciascuno dei tre gruppi è stata stabilita la dotazione minima della cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione che il datore di lavoro deve garantire. La formazione minima, inoltre, è di 16 ore per gli addetti al primo soccorso delle aziende del gruppo A, mentre è fissata a 12 ore per gli addetti delle aziende dei gruppi B e C.

 

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