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ESENZIONE DAZI DOGANALI E IVA PER LE MERCI NECESSARIE A CONTRASTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

PMI Informazione

La Commissione Europea con decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 103 del 3 aprile 2020, ha stabilito che, per far fronte all’emergenza sanitaria e per contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19, le importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

  • distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
  • messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni;

2) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

3) le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.

4) se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

L’Agenzia delle Dogane, con determina protocollo 107042/RU del 3 Aprile 2020, ha disposto, anche per l’Italia che “sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’ IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento”.

L’applicazione del beneficio è soggetta alla verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni richieste e a tal fine, all’atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti ammissibili e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità previste.

 

Api Notizie n. 14 del 06 aprile 2020