L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota prot. 32879/RU del 20 febbraio 2020 ha comunicato le nuove disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni di importazione.
In particolare è stata introdotta l’obbligatorietà del campo 2, relativo all’identificazione dello speditore/esportatore.
Ricordiamo che in precedenza tale adempimento era stato reso opzionale con la nota prot. n. 16696/RU del 2018, che ne comunicava la sospensione.
Con le nuove disposizione, a partire dal 5 maggio 2020 sarà obbligatorio compilare la casella 2, con tutti i relativi sottocampi, nelle dichiarazioni di importazione. In assenza di tali informazioni, le dichiarazioni non potranno essere accettate/acquisite a sistema.
Si segnala in particolare, che nei sottocampi della casella 2 andrà indicato:
- il codice del Paese che ha rilasciato i numero di identificazione (campo2.1);
- il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo (campo 2.2). Se l’esportatore non è registrato in EORI, indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN); in caso contrario il codice “0”.
- il nome/ragione sociale del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU (campo 2.3).
Tale disposizioni sono state introdotte per migliorare ulteriormente l’analisi automatizzata del rischio e, di conseguenza, ridurre l’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento.
Allegati:
Agenzia delle Dogane_ nota prot. 32879/RU
Non può cogliere di sorpresa, invece, l’ennesimo rinvio, operato dall’Agenzia delle Entrate, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici. Così come già accaduto, più volte, nei mesi scorsi, anche in questa occasione si è reso necessario un ampliamento del periodo transitorio di adesione, che ora viene prorogato sino al 4 maggio 2020, per effetto del provvedimento pubblicato dall’Agenzia.
Si tratta di una misura, per certi versi, inevitabile posto l’evidente contrasto fra una procedura che comporterebbe, in assenza di adesione, la memorizzazione dei soli “dati fattura”, con conseguente eliminazione delle indicazioni previste dall’art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72 (“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”) e una disposizione, l’art. 14 del DL 124/2019, in base alla quale i file delle fatture elettroniche transitati mediante Sistema di Interscambio devono essere memorizzati – nella loro interezza – sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi.
Il servizio di consultazione resterà, quindi, ancora fruibile, sino al 4 maggio 2020, anche ai soggetti che non abbiano manifestato alcuna scelta, mentre, grazie al provvedimento approvato ieri, i consumatori finali che abbiano già aderito, potranno consultare, a partire dal 1° marzo, le proprie fatture ricevute.
Si evidenzia, infine, che il servizio di consultazione deve essere tenuto distinto rispetto a quello di conservazione delle fatture elettroniche, anch’esso offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate; quest’ultimo, infatti, consente di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 3 del DM 17 giugno 2014.
A tal proposito si ricorda che il prossimo 2 marzo 2020 scadrà il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al 2018.