Antefatto
Con il Regolamento (CE) n. 673 del 25 aprile 2005, l’Unione Europea, su autorizzazione dell’OMC, ha istituito una serie di dazi doganali supplementari pari al 15% ad valorem sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, la cui applicazione è iniziata il 1° maggio 2005.
Tali dazi sono stati decisi in risposta alla legge americana Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA, nota negli USA come “Byrd Amendment”), discriminatoria degli scambi internazionali ed incompatibile con gli obblighi assunti dagli USA nell’ambito degli accordi dell’OMC, nonché penalizzante per i prodotti originari dell’UE.
Prodotti ai quali viene applicato il dazio supplementare
La misura è rivista annualmente per equilibrare il danno causato alle imprese UE e, sulla base degli ultimi dati, peggiorativi, la Commissione Europea con Regolamento delegato (UE) 2017/750 del 24 febbraio 2017[1]:
- ha confermato la lista dei prodotti originari USA sui quali viene applicato il dazio supplementare ad valorem al momento dell’importazione in UE:
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PRODOTTI |
VOCE DOGANALE (TARIC)
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| granoturco dolce | 0710 4000.20 e 0710 4000.90 |
| montature per occhiali di metalli comuni | 9003 1900.20 e 9003 1900.30 |
| gru-automobili | 8705 1000.00 |
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pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", di cotone, di tessuti detti “denim” |
6204 6231.10 e 6204 6231.90 |
- ha aumentato il dazio supplementare ad valorem applicabile sugli stessi, che passa da 0,45% a 4,3% con decorrenza 1.5.2017.
Il dazio supplementare viene applicato in aggiunta al dazio doganale già normalmente previsto in tariffa per gli stessi prodotti.
Esempio: per l’importazione di montature per occhiali di metalli comuni (TARIC 9003 1900.20 e 9003 1900.30) si applica un dazio del 2,2%. Se i suddetti prodotti hanno origine statunitense si applicherà un dazio pari al 2,2% + 4,3%.
I dazi supplementari gravano solo sulle merci classificate alle voci doganali sopra riportate, di origine statunitense; pertanto, prodotti provenienti dagli U.S.A. ma accompagnati da certificazioni che attestino una diversa origine, non sono soggetti alla misura.
Similmente, nel caso di merce resa dagli Stati Uniti è opportuno dimostrarne l’origine; in mancanza di una chiara indicazione di origine (diversa da quella USA) la merce verrà considerata statunitense ed assoggettata al dazio supplementare.
[1] pubblicato nella GUUE L113 del 29 aprile 2017, in vigore dalla stessa data ma applicabile dall’1.5.2017 e consultabile al link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0750&from=IT