Il 12 giugno 2025 è stato pubblicato in GU il Decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81 – Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (clicca QUI).
Tale decreto ha introdotto modifiche e misure correttive al Decreto Legislativo n. 141/2024, Disposizioni Nazionali Complementare al Codice Doganale dell’Unione.
Come specificato dalla stessa Dogana con la circolare n. 14/2025 (clicca QUI) le modifiche introdotte hanno lo scopo assicurare la coerenza con l’impianto sanzionatorio generale applicabile agli altri tributi della fiscalità interna e garantire l’applicazione di sanzioni proporzionali rispetto alla gravità delle violazioni commesse […].
Di seguito si riporta una sintesi delle modifiche introdotte.
- modifiche al comma 1 dell’articolo 96 – Soglie distinte tra dazio e diritti di confine diversi dal dazio Sono state introdotte due distinte soglie ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo per le violazioni doganali: 10.000 euro per i dazi doganali, 100.000 euro per gli altri diritti di confine diversi dal dazio.
- modifiche al comma 13 dell’articolo 96 – Confisca nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione […] è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
- modifiche al comma 14 dell’articolo 96 – Diritti di confine indebitamente percepiti o richiesti
- articolo 88 – Modifiche delle soglie monetarie per le aggravanti
- modifiche all’articolo 112 – Estinzione del reato - Cause di non punibilità L’art.112 relativo all’estinzione del reato è stato interamente sostituito, includendo anche la fattispecie della “causa di non punibilità”.
- modifiche all’articolo 118 – Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate La nuova formulazione dell’art. 118, comma 8 introduce importanti precisazioni rispetto alla versione precedente, rendendo più chiaro e circoscritto l’ambito di applicazione dell’istituto.
Fonte: Confimi Industria Bergamo
Api Notizie n.25 del 04 luglio 2025