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NOVITÀ DAL 1° FEBBRAIO NELL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-CILE

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Il 1° febbraio è entrato in vigore l’Accordo interinale sugli scambi tra l’UE e la Repubblica del Cile che sostituirà l’Accordo di associazione esistente.

L’Accordo interinale nasce dall’impegno delle Parti a modernizzare l'accordo di Associazione già in essere per rispecchiare le nuove realtà politiche ed economiche e i progressi compiuti, nonché per rafforzare le relazioni economiche e commerciali bilaterali.

Il nuovo Accordo ha natura provvisoria e cesserà di produrre effetti quando sarà sostituito dall'accordo quadro avanzato (quando quest’ultimo entrerà in vigore).

Relativamente al commercio di beni, il nuovo Accordo contiene novità sia per quanto riguarda le regole di origine (origine preferenziale) che le prove dell’origine.

Le nuove regole di origine sono contenute negli allegati 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto) e 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) e per alcuni prodotti risultano semplificate rispetto all’Accordo di Associazione.

Relativamente alle prove dell’origine, dal 1.2.2025 è ammessa solo l’autocertificazione e pertanto le richieste di trattamento preferenziale dovranno basarsi sull’Attestazione di origine (allegato 3-C dell’accordo interinale) oppure sulla conoscenza dell’importatore.

Tale conoscenza è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è effettivamente in possesso dei requisiti di prodotto originario ed è conforme alle prescrizioni dell’Accordo interinale per l'acquisizione del carattere originario preferenziale.

Operativamente si tratta di una dichiarazione rilasciata direttamente dall’importatore, senza basarsi sull’attestazione del fornitore. L’accordo interinale sostituisce la figura dell’Esportatore autorizzato con quella dell’Esportatore registrato (sistema REX). Pertanto, le Attestazioni di origine per spedizioni di prodotti originari UE aventi valore superiore a euro 6.000 devono riportare il numero REX dell’esportatore (e non più il numero di autorizzazione riferito all’esportatore autorizzato). Si ricorda che il numero REX, una volta ottenuto, è valido per tutti gli accordi che lo prevedono (quindi se l’azienda già lo possiede, non deve richiederlo nuovamente).

I certificati EUR.1 e le dichiarazioni di origine su fattura rilasciate conformemente all’Accordo di Associazione UE-Cile non sono più accettati.

Fonte: Confimi Industria


Api Notizie n.05 del 11 febbraio 2025