Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 30 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento 2024/1865 che estende l’ambito di applicazione delle misure restrittive in vigore nei confronti della Bielorussia.
Per quanto riguarda gli scambi commerciali sono state estese le misure già precedentemente in vigore: come il divieto di esportazione e transito di beni a duplice uso, di tecnologie per la navigazione marittima, beni di lusso, oro, diamanti e prodotti minerari, compreso il petrolio greggio.
Sono state poste restrizioni sui servizi erogabili in Repubblica di Bielorussia: servizi contabili, di auditing, fiscali, consulenza amministrativo-gestionale, servizi di architettura e ingegneria, consulenza informativa, servizi pubblicitari e ricerche di mercato o sondaggi.
Si segnala inoltre che sono state estese ed implementate particolari misure antielusive, al fine di scoraggiare l’aggiramento delle attuali restrizioni.
Clausola di esclusione della Bielorussia: si impone l’obbligo per gli esportatori di vietare per contratto la riesportazione in Bielorussia o per uso in Bielorussia dei beni sensibili elencati negli allegati XVI, XVII, XVIII e XXX del Reg. 765/2006, o armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del Regolamento 258/2012.
Meccanismi di dovuta diligenza: gli operatori che vendono, trasferiscono o esportano i prodotti elencati nell’allegato XXX del Reg. 765/2006 devono, a decorrere dal 2 gennaio 2025, adottare adeguate procedure di diligenza al fine di individuare, valutare e mitigare i rischi di riesportazione in Bielorussia.
Tali disposizioni di dovuta diligenza si applicano anche alle filiali stabilite fuori dalla UE. Le società madri dovranno inoltre adoperarsi per garantire la lotta all’elusione, verificando che le filiali in paesi terzi non partecipino ad attività che compromettono le misure restrittive in vigore.
Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Api Notizie n.27 del 23 luglio 2024